N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 febbraio 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale a carico di Tore Mehmet, nato a Pazarick (Turchia) il 1° gennaio 1983, in Italia senza fissa dimora, elettivamente domiciliato presso il difensore d'ufficio l'avv. Mauro Ferrazzi in Gallarate (Varese) via Settembrini n. 4.

Imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 poiche' essendo cittadino straniero di Paese non appartenente all'U.E., faceva ingresso ovvero si tratteneva sul territorio dello Stato senza essere munito del prescritto visto di ingresso e/o permesso di soggiorno in violazione delle disposizioni del d.lgs. n.

286/1998 e successive modifiche.

Accertato in Somma Lombardo (Malpensa) il 16 ottobre 2009.

Ordinanza Premesso che:

Thore Mehmet - al quale e' stato notificato il decreto di espulsione emesso il 16 ottobre 2010 dal Prefetto di Varese - e' stato identificato in pari data negli uffici della Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa (Varese) ed indagato, per non aver ottemperato all'invito di esibire il proprio passaporto mostrando solamente la carta di identita'; il successivo controllo in banca dati S.D.I. ha evidenziato che era titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pavia, ritiratogli in data 16 gennaio 2008 perche' gli era stato negato lo status di rifugiato.

All'udienza del 24 novembre 2009, dichiarata la contumacia dell'imputato non comparso, sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.10-bis d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94 formulata dal suo difensore che si riservava di produrre memoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 febbraio 2010 nella quale il giudice preso atto della stessa, tenuto conto della varie ordinanze gia' emesse da altri giudici sul medesimo tema, aderendo in particolare alle argomentazioni dedotte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Torino che fa proprie, osserva e ribadisce che:

l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94 prevede la nuova fattispecie criminosa dell''ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' sanzionando con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro 'lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle dell'art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68';

tale norma appare in contrasto con l'art. 3 della Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano;

pur riconoscendo che compete al legislatore un generale potere 'di regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi ai flussi migratori incontrollati' (Corte costituzionale sentenza n...

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