N. 240 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2010

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel processo penale a carico di Cuolibaly Karamouko, nato in Costa D'Avorio il 26 marzo 1976, elettivamente domiciliato presso il difensore d'Ufficio Avv. Roberta Liguori con studio in Saronno, via Sabotino n.45. Imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n.

286/98 poiche' essendo cittadino straniero di paese non appartenente all'U.E., faceva ingresso ovvero si tratteneva sul territorio dello stato senza essere munito del prescritto visto di ingresso e/o permesso di soggiorno in violazione delle disposizioni del d.lgs. n.

286/1998 e successive modifiche. Accertato in Ferno (Varese) il 28 gennaio 2010.

Premesso che:

Coulibaly Karamouko, giunto in pari data con volo da Casablanca, sottoposto a controllo da parte del personale della Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa (Varese) e' risultato sprovvisto di qualsiasi documento di identificazione, ha dichiarato le generalita' di cui sopra; indagato in stato di liberta' previo fotosegnalemento e comparazione fotodattiloscopica A.F.I.S. con esito negativo, e' stato fatto entrare in TN per istaurare la pratica per Asilo Politico.

All'udienza del 30 marzo 2010, dichiarata la contumacia dell'imputato non comparso, sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94, formulata dal suo difensore, il giudice si riservava e invitava lo stesso a produrre memoria. All'odierna udienza preso atto della questione ivi sollevata, tenuto conto della varie ordinanze gia' emesse da altri giudici sul medesimo tema, aderendo in particolare alle argomentazioni dedotte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Torino che fa proprie, osserva e ribadisce che:

l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dall'art.

1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94 prevede la nuova fattispecie criminosa dell''ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' sanzionando con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro 'lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle dell'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68';

tale norma appare in contrasto con l'art. 3 della Cost., sotto i1 profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano;

pur riconoscendo che compete al legislatore un generale potere 'di regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi ai flussi migratori incontrollati' (Corte Cost. sent.

5/2004) facendo buon uso della sfera di discrezionalita' sua propria, l'azione di tale organo costituzionale...

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