N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2010

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza.

Nel processo penale a carico di Ode Charity Uynmewen, nata il 20 agosto 1975 a Benin City, elettivamente domiciliata presso il difensore d'ufficio avv. Enza Mollica con studio in Busto Arsizio, corso XX Settembre n. 29.

Imputata del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998, poiche' essendo cittadina straniera di Paese non appartenente all'U.E., faceva ingresso ovvero si tratteneva sul territorio dello Stato senza essere munita del prescritto visto di ingresso e/o permesso di soggiorno in violazione delle disposizioni del d.lgs. n.

286/1998 e successive modifiche.

Accertato in Somma Lombardo (Varese) il 5 febbraio 2010.

Premesso che:

Ode Charity, indagata in stato di liberta', e' giunta all'aeroporto di Malpensa con un volo proveniente da Malta esibendo oltre al passaporto nigeriano valido anche il permesso di soggiorno con scadenza fino al 22 dicembre 2012 che risultava totalmente contraffatto. La straniera indagata in stato di liberta' veniva sottoposta a fotosegnalamento e a comparazione fotodattiloscopica che dava esito negativo.

Ode Charity non risultava titolare di permesso di soggiorno ne' tantomeno ne aveva fatto richiesta.

All'udienza del 30 marzo 2010, dichiarata la contumacia dell'imputato non comparsa, sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.10-bis, d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94, formulata dal suo difensore che si riservava di produrre memoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 22 aprile 2010, nella quale il giudice preso atto delle eccezioni, tenuto conto della varie ordinanze gia' emesse da altri giudici sul medesimo tema, aderendo in particolare alle argomentazioni dedotte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Torino che fa proprie, osserva e ribadisce che:

l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede la nuova fattispecie criminosa dell''ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' sanzionando con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro 'lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle dell'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68';

tale norma appare in contrasto con l'art. 3 della Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano;

pur riconoscendo che compete al legislatore un generale potere 'di regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi ai flussi migratori incontrollati' (Corte costituzionale sentenza n. 5/2004) facendo buon uso della sfera di...

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