N. 234 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2010

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza.

Nel processo penale a carico di Ahimad Suleyman, sedicente, nato il 26 dicembre 1975 in Iraq, elettivamente domiciliato presso il difensore d'ufficio l'avv. Carlo Alberto Cova con studio in Gallarate, via Torino n. 2.

Imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 poiche' essendo cittadino straniero di Paese non appartenente all'U.E., faceva ingresso ovvero si tratteneva sul territorio dello Stato senza essere munito del prescritto visto di ingresso e/o permesso di soggiorno in violazione delle disposizioni del d.lgs. n.

286/1998 e successive modifiche.

Accertato in Somma Lombardo (Varese) il 1° gennaio 2009.

Premesso che:

Ahimad Suleyman, al quale e' stato notificato il decreto di intimazione all'espulsione emesso il 1° gennaio 2010 dal Prefetto di Varese, in procinto per partire dallo scalo aereo di Malpensa con il volo diretto a Copenaghen, ha esibito il passaporto norvegese intestato a Aleksandeov Danail nato il 26 dicembre 1975 in Norvegia risultato contraffatto; alle contestazioni mossegli ha dichiarato le generalita' di cui sopra; lo straniero e' stato indagato in stato di liberta' previo fotosegnalamento e comparazione fotodattiloscopica AFIS che ha dato esito negativo.

All'udienza del 4 febbraio 2009, dichiarata la contumacia dell'imputato non comparso, sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.10-bis d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94 formulata dal suo difensore che si riservava di produrre memoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 22 aprile 2010, nella quale il giudice preso atto di detta eccezione, tenuto conto della varie ordinanze gia' emesse da altri giudici sul medesimo tema, aderendo in particolare alle argomentazioni dedotte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Torino che fa proprie, osserva e ribadisce che:

l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94 prevede la nuova fattispecie criminosa dell''ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' sanzionando con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro 'lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle dell'art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68';

tale norma appare in contrasto con l'art. 3 della Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano;

pur riconoscendo che compete al legislatore un generale potere 'di regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi ai flussi migratori incontrollati' (Corte costituzionale sentenza n...

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