LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 43 - Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 15 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina le modalita' di concessione di contributi annuali, forfetari, a fondo perduto finalizzati a sostenere finanziariamente le famiglie, in ragione dei sovraccosti derivanti dalle condizioni climatiche alpine, mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico.

Art. 2

Soggetti beneficiari 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi alle famiglie anagrafiche che risultano residenti nel territorio regionale al 1° gennaio di ogni anno.

  1. Ai fini di cui alla presente legge, per la definizione di famiglia anagrafica si prende a riferimento l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

  2. In ogni caso, i contributi non possono essere concessi a piu' di una famiglia anagrafica per ciascuna abitazione.

    Art. 3

    Criteri per la concessione dei contributi 1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Commissioni consiliari competenti, i criteri per la quantificazione e la graduazione dei contributi previsti dalla presente legge, differenziando l'entita' dei medesimi con riferimento al numero dei componenti la famiglia anagrafica, al contesto ambientale ove e' ubicata l'abitazione in cui risiedono i soggetti beneficiari e a eventuali parametri di efficienza energetica.

  3. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, sentite le Commissioni consiliari competenti, ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.

    Art. 4

    Procedimento 1. La concessione dei contributi di cui alla presente legge spetta alla struttura regionale competente in materia di energia, di seguito denominata struttura competente, che verifica la sussistenza dei requisiti e dispone, con provvedimento del dirigente responsabile, la concessione o il diniego dei contributi medesimi.

  4. La domanda diretta all'ottenimento dei contributi e' presentata una sola volta. I contributi sono erogati di anno in anno, salvo rinuncia del soggetto beneficiario o il venir meno dei requisiti ai quali la presente legge subordina la concessione dei medesimi. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare, senza ritardo, alla struttura competente ogni mutamento dei predetti requisiti, anche...

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