LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 42 - Interventi a sostegno della spesa delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 15 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Borse di studio a favore di studenti in condizioni di svantaggio economico 1. Al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, la Regione autonoma Valle d'Aosta assegna borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione, ad integrazione delle provvidenze di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed in armonia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione).

  1. Tali interventi sono destinati agli studenti delle scuole statali, regionali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado e sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.

  2. La Giunta regionale fissa annualmente con propria deliberazione i criteri per l'assegnazione delle borse di studio.

  3. In caso di soppressione del piano straordinario di finanziamento statale previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 62/2000, la Regione assicura, nei limiti delle disponibilita' iscritte negli appositi capitoli di bilancio, l'impegno finanziario statale.

    Art. 2

    Disposizione transitoria 1. La Regione assicura il finanziamento delle domande finalizzate all'assegnazione delle borse di studio per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, in caso di utile collocazione in graduatoria.

    Art. 3

    Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo a carico del bilancio della Regione, derivante dall'applicazione della presente legge, e' determinato in € 330.000 per l'anno 2009, € 200.000 per l'anno 2010, € 240.000 per l'anno 2011 ed € 280.000 a decorrere dall'anno 2012.

  4. Con riferimento al bilancio della Regione per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.4.02 (Istruzione e cultura - Diritto allo studio) ed al...

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