CONCORSO (scad. 27 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 12 del Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica; Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica; Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza nelle sedute dell'11 dicembre 2002 e del 1 giugno 2005; Su proposta del Segretario Generale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

  1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere parlamentare di prima fascia di professionalita' legale, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia. 2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali. 3. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

    Art. 2.

    Requisiti per l'ammissione

  2. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati: a) siano cittadini italiani; b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; c) siano in possesso della laurea - conseguita con una votazione non inferiore a 110/110 o equipollente nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria - in giurisprudenza. Il predetto titolo, ove conseguito all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente alla menzionata laurea dall'autorita' italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per la laurea medesima equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero; d) siano iscritti all'albo professionale degli avvocati, ovvero siano stati iscritti all'albo medesimo senza incorrere nelle sanzioni disciplinari della cancellazione o della radiazione, ovvero siano procuratori dello Stato o appartenenti alle categorie di cui agli articoli 30 e 34, del Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 - convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni - che, pur in difetto dell'anzianita' ivi prescritta, abbiano superato l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato, ovvero appartengano alle suddette categorie in possesso dell'anzianita' prescritta negli articoli innanzi citati, ancorche' non siano iscritti o non siano stati iscritti all'albo professionale degli avvocati; e) abbiano un'eta' non superiore a 35 anni ovvero non superiore a 40 anni se dipendenti di ruolo del Senato; f) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego. 2. I requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande. 3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

    Art. 3.

    Domanda di partecipazione

  3. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilita', alternativamente: a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo; b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica (http://www.senato.it/infoconcorsi/). 2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato della Repubblica - codice A5 - (via Giustiniani n. 11 - 00186 Roma), a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente). 3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica. 4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere. 5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', anche penale: a) le generalita' e la residenza; b) la data e il luogo di nascita; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), allegando - a pena di esclusione - qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione di equipollenza; g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d); h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.); i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e' avviato il procedimento; l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti...

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