CONCORSO (scad.30 settembre 2004)

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO 30 settembre 2004 Bando di concorso per otto borse di studio, anno accademico 2003-2004 - Sezione universita' - iscritti al primo anno di corso, a favore dei figli e orfani dei segretari di comunita' montane e concorsi di comuni. (D.M. n. 15700/15B3/3459). Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale per le autonomie IL CAPO DIPARTIMENTO Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita' montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93; Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604; Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559; Visto il cap. n. 1207 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero; Sentite le associazioni rappresentative degli enti interessati; Sentite le associazioni di categoria dei segretari delle comunita' montane e dei consorzi dei comuni; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio, sezione universita', per l'anno scolastico 2003-2004, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei consorzi di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita' di servizio ovvero in posizione di quiescenza, con esclusione dei figli dei segretari comunali e dei segretari delle convenzioni di segreterie comunali, anche se in servizio presso una comunita' montana o un consorzio di comuni: nove da euro 2.014,18 ciascuna, per la frequenza di corsi di laurea, di corsi relativi agli anni successivi al quinto dei conservatori musicali e di corsi che rilasciano diplomi universitari (lauree brevi) presso universita' statali o legalmente riconosciute, riservate solo agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo. Se alla fine dello scorrimento delle graduatorie dovessero residuare ancora somme non assegnate, si procede nuovamente alla suddivisione delle somme tra tutti i candidati vincitori, fino alla massima utilizzazione nei limiti di spesa stabiliti. Art. 2. Per poter partecipare al concorso, gli studenti di cui al precedente art. 1 devono aver sostenuto e superato, alla data di scadenza del bando, il numero di esami previsti dal piano di studio per l'anno...

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