ERRATA-CORRIGE

IL DIRETTORE Vista la delibera n. 225 del consiglio di presidenza del 30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'ente"; Vista la delibera n. 267 del consiglio direttivo in data 28 settembre 2000; Dispone: Art. 1. E' indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, ad una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo delle scienze biologiche da usufruirsi presso l'Istituto di genetica e biofisica "A. Buzzati-Traverso" nell'ambito della seguente tematica: Identificazione di mutanti naturali della proteina NEMO/IKK gamma e loro effetto sull'attivazione del fattore di trascrizione NF-kB. Titolo di studio richiesto laurea in scienze biologiche. Esperienza di almeno due anni nella caratterizzazione strutturale di geni umani codificanti per fattori di trascrizione. Esperienza in analisi di mutazione mediante analisi per DHPLC e sequenziamento diretto. Buona conoscenza della lingua inglese. La borsa di studio dell'importo di Euro 877,98 lorde mensili ha una durata massima di dodici mesi e non e' rinnovabile.

Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura. La fruizione della borsa e' compatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza assegni, nonche' con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea senza assegni, previo assenso scritto del responsabile della sede di fruizione della borsa medesima. La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato tranne i casi previsti dal successivo art. 3 ultimo comma. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR. All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'Organo CNR presso il quale viene fruita la borsa. Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL). Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del CNR per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.

Art. 3. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del presente bando: a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita' o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST); b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'. E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'. I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa. Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori universitari e...

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