N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1982 del 2009, proposto da: Andrea Galvano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Palmieri e Stefano Gorla, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Cagliero, 11;

Contro Ministero della giustizia, in persona pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1; Commissione Per l'Esame Abilitazione Professione Avvocato, Commissione Esaminatrice Avvocato presso la Corte d'Appello di Milano, Commissione Esaminatrice Abilitazione Professione Avvocato presso la Corte d'Appello di Roma;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

del verbale n. 19 del 22 maggio 2009 della XII Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Roma del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2008 indetto con d.m. 22 luglio 2008, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 25 per la prova di diritto penale e 27 per una delle prove di diritto divile;

della contestuale determinazione della XII Sottocommissione di esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla successiva fase orale di esame;

Nonche' di tutti gli atti concessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1) Il ricorrente ha sostenuto le prove scritte dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, nella sessione 2008, presso la Corte d'Appello di Milano. Lo stesso ha poi appreso, in data 26 giugno 2009, di non essere stato incluso tra i candidati idonei a sostenere le prove orali, perche' la Commissione esaminatrice istituita presso la Corte d'Appello di Roma, cui era stata abbinata la circoscrizione di Milano, aveva giudicato insufficienti le prove scritte 'parere penale' e 'atto giudiziario'.

Dall'esame degli atti e dei verbali delle operazioni d'esame, egli ha potuto constatare che la commissione si e' limitata ad attribuire una mera votazione numerica ai suoi elaborati giudicati insufficienti (25 con riferimento al parere penale e 27 per l'atto giudiziario), senza segni grafici che evidenziassero le parti non positivamente valutate dalla Commissione e senza alcuna annotazione che potesse consentire di comprendere l'iter logico seguito nella formulazione del giudizio negativo.

2) Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali, denunciando la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 e del principio di buona amministrazione desumibile dall'art. 97 Cost.

Il Ministero della giustizia si e' costituito in giudizio depositando memoria e documentazione.

Con ordinanza n. 1075 dell'11 settembre 2009 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare del ricorrente al solo fine di consentire lo svolgimento delle prove orali (che il candidato ha dichiarato di aver poi superato).

All'udienza il ricorso e' stato trattenuto in decisione.

3) Non v'e' dubbio che, alla luce del quadro normativo che regola lo svolgimento dell'esame di ammissione alla professione di avvocato il ricorso dovrebbe essere rigettato.

Infatti, l'articolo 23, quinto comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che 'la commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, secondo le norme stabilite dall'articolo 17-bis'.

L'articolo 24, primo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che 'il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente dal segretario'.

L'articolo 17-bis, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n.

37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione dispone che '... alla prova orale sono ammessi candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove'.

Le richiamate norme, secondo un orientamento del Consiglio di Stato divenuto oramai costante, escludono che la commissione che procede alla correzione degli elaborati debba sopportare l'indicazione del voto numerico con un'ulteriore motivazione.

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241/90 il Supremo Consesso ha, infatti, ripetutamente affermato che i provvedimenti della commissione esaminatrice - che rilevano l'inidoneita' delle prove scritte - vanno di per se'...

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