N. 218 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2101 del 2009, proposto da: Graziella De Gasperi, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Bertoncelli ed Ercole Romano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, viale Bianca Maria, 23;

Contro Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

Commissione esami avvocato 2008;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle determinazioni assunte dalla XII sottocommissione per gli esami di avvocato, presso la Corte d'Appello di Roma per la sessione 2008, nel corso della seduta 6 febbraio 2009, di cui al verbale n. 4 di pari data, limitatamente alla parte in cui ha espresso un giudizio complessivamente sfavorevole delle tre prove scritte svolte dalla ricorrente la cui busta e' stata contrassegnata con il n. 2452 (doc.

n. 1 copia conforme all'originale) della contestuale determinazione della XII Sottocommissione di esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla successiva fase orale di esame;

Nonche' di tutti gli atti connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1) La ricorrente ha sostenuto le prove scritte dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, nella sessione 2008, presso la Corte d'Appello di Milano. La stessa ha poi appreso, in data 26 giugno 2009, di non essere stata inclusa tra i candidati idonei a sostenere le prove orali, perche' la Commissione esaminatrice istituita presso la Corte d'Appello di Roma, cui era stata abbinata la circoscrizione di Milano, aveva giudicato insufficienti le prove scritte 'parere civile' e 'atto giudiziario'.

Acquisita, in esercizio del diritto di accesso, copia degli elaborati e dei verbali delle operazioni d'esame, ha potuto constatare che la commissione si e' limitata ad attribuire una mera votazione numerica ai suoi elaborati giudicati insufficienti (28 con riferimento al parere civile e 25 per l'atto giudiziario), senza segni grafici che evidenziassero le parti non positivamente valutate dalla Commissione e senza alcuna annotazione che potesse consentirle di comprendere l'iter logico seguito nella formulazione del giudizio negativo.

2) La ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali, denunciando la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, la violazione dell'art. 22 r.d.l. n.

1578/1933, come modificato dall'art. 1-bis d.l. n. 112/03, conv. con modificazione nella legge n. 180/03, nonche' dell'art. 23, terzo comma, r.d. n. 37/1934 e s.m.

Il Ministero della giustizia si e' costituito in giudizio depositando memoria e documentazione.

Con ordinanza n. 1163 dell'8 ottobre 2009 il tribunale ha accolto la domanda cautelare della ricorrente al solo fine di consentire lo svolgimento delle prove orali.

All'udienza, previo deposito di memorie difensive delle parti, il ricorso e' stato trattenuto in decisione.

3) Non v'e' dubbio che, alla luce del quadro normativo che regola lo svolgimento dell'esame di ammissione alla professione di avvocato il ricorso dovrebbe essere rigettato.

Infatti, l'articolo 23, quinto comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che 'la commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, secondo le norme stabilite dall'articolo 17-bis'.

L'articolo 24, primo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che 'il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente dal segretario'.

L'articolo 17-bis, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n.

37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione dispone che '... alla prova orale sono ammessi candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove'.

Le richiamate norme, secondo un orientamento del Consiglio di Stato divenuto oramai costante, escludono che la commissione che procede alla correzione degli elaborati debba supportare l'indicazione del voto numerico con un'ulteriore motivazione.

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241/90 il Supremo Consesso ha, infatti, ripetutamente affermato che i provvedimenti della commissione esaminatrice - che rilevano l'inidoneita' delle prove scritte - vanno di per...

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