N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2010

IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.

61, comma uno, n. 11-bis c.p., in relazione agli artt. 3, 25 e 27

Cost.

Premessa.

In data 21 febbraio 2009, Saber Abdelilah, nato in Marocco il 1° agosto 1976, veniva presentato in stato di arresto dinanzi al presente Giudice ai sensi dell'art. 558 c.p.p. per essere giudicato con il rito direttissimo dei seguenti reati tutti commessi in data 20 febbraio 2009:

a) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11-bis, 337 c.p. perche' usava violenza per opporsi a pubblici ufficiali in servizio presso il distaccamento speciale delle Forze dell'ordine operante in Lampedusa, in particolare scagliandosi contro il Car. Sc. Gianmarco Cau colpendolo al volto con due schiaffi al fine di sottrarsi ai controlli operati a suo carico, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale;

b) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 10 e 11-bis, 582, comma 1 e 2, c.p., perche', con la condotta di cui alla superiore lettera

a), cagionava al Car. Sc. Gainmarco Cau lesioni giudicate guaribili in giorni 3 s.c.; con le aggravanti dell'aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale, nell'atto ed a causa dell'adempimento delle sue funzioni e mentre si trovava illegalmente nel territorio nazionale.

All'udienza del 21 febbraio 2009, il Giudice provvedeva a convalidare l'arresto applicando la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. Instauratosi il giudizio direttissimo, il Difensore chiedeva termine a difesa.

Dopo ripetuti rinvii addebitabili all'impedimento dell'imputato, all'udienza del 19 maggio 2009, a seguito dell'istanza del difensore munito di procura speciale, il Giudice disponeva procedersi nelle forme del rito abbreviato e sentite le Parti si ritirava in camera di consiglio.

All'esito, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 23, legge 11 maggio 1953, n. 87, con ordinanza del 19 maggio 2009 il Tribunale sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61 n. 11-bis c.p.

In seguito alla proposizione della questione, con l'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 e' stato previsto che 'la disposizione di cui all'art. 61 n. 11-bis) c.p. si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi'.

Inoltre, con l'art. 1, comma 16, della citata legge n. 94 del 2009, e' stato introdotto l'art.10-bis al decreto legislativo n.

286/1998 (c.d. testo unico sull'immigrazione) che punisce con un'ammenda lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nello stesso d.lgs. n. 286/1998.

In considerazione di tali novita' legislative la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 66 del 22 febbraio 2010 ha trasmesso gli atti al Tribunale per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

Il Tribunale rivisitato il tema alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale ritiene debba confermarsi il giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza.

Rilevanza della questione di costituzionalita'.

Gli elementi di prova acquisiti in atti consentono di ritenere provata la responsabilita' dell'imputato in ordine alle fattispecie contestategli.

Dal verbale di arresto e dalla comunicazione di notizia di reato emerge che il Saber Abdelilah, di nazionalita' marocchina (cfr.

dichiarazioni rese in sede di convalida e scheda monitoraggio sbarchi clandestini), in data 20 febbraio 2009 fu fermato per identificazione a Lampedusa dal Carabiniere scelto Gianmarco Cau il quale esibiva il suo tesserino di riconoscimento. L'imputato reagi' colpendo il Carabinieri con due schiaffi e tentando la fuga, ma fu fermato subito e accompagnato al C.I.E. di Lampedusa per l'identificazione. Dal referto medico in atti risulta una prognosi di giorni tre per la persona offesa dovuta a trauma contusivo al volto.

Il Saber Adelilah era ospitato al C.I.E. di Lampedusa in quanto sbarcato sull'isola insieme ad altre 220 persone il 20 gennaio 2009 in assenza di permesso di soggiorno.

Alla luce del quadro istruttorio sopra rassegnato, risulta provata la condotta descritta ai capi a) e b) dell'imputazione in quanto l'imputato ha procurato lesioni al Cau per impedire che questi nell'esercizio delle sue funzioni procedesse alla sua identificazione e risulta, inoltre, provata anche la sussistenza della contestata circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n.11-bis c.p., introdotto dall'art. 1 lett. f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n.

92.

La necessita' di procedere alla determinazione della pena in ordine ai reati indicati ai capi a) e b), entrambi aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 61 n.11-bis c.p., rende pregiudiziale la risoluzione del dubbio di legittimita' costituzionale della suddetta norma, che, per i motivi che si indicano di seguito, appare non manifestamente infondato.

Sempre in punto di rilevanza, si osserva che l'introduzione del reato di clandestinita' di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 non inficia la piena operativita' dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11-bis c.p. rispetto a tutti i diversi reati compiuti dal cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale di cui non costituisca elemento...

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