N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2010

IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.

61, comma uno, n. 11-bis c.p., in relazione agli artt. 3, 25 e 27

Cost.

Premessa.

In data 3 giugno 2008, Sene Malick, nato in Senegal il 1° gennaio 1977, veniva presentato in stato di arresto dinanzi al presente Giudice ai sensi dell'art. 558 c.p.p. per essere giudicato con il rito direttissimo dei seguenti reati tutti commessi in data 1º giugno 2008:

  1. delitto p. e p. dagli artt. 337 e 61 n. 11-bis, c.p.

    perche' usava violenza nei confronti del Car. Pagano Vincenzo e del Car. Catera Vincenzo, Pubblici Ufficiali in servizio presso la Stazione Carabinieri di Villaggio Mose' e di Villaseta ed in particolare sferrava una gomitata al volto del Pagano, nonche' colpiva il Catera alla mano sinistra, al fine di opporsi alle operazioni di identificazione personale. Fatto aggravato dall'essere stato commesso da soggetto che si trovava illegalmente sul territorio nazionale;

  2. delitti p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 582, 585, 61 n. 2, 11-bis c.p., perche' con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eseguire il reato di cui al capo a) della rubrica, procurava dapprima al Car. Pagano Vincenzo lesioni personali consistite in 'trauma contusivo spalla destra con escoriazione, contusione piramide nasale' con prognosi di giorni sei ed in seguito procurava al Car. Catera Vincenzo, lesioni fisiche consistite in 'contusione spalla sinistra, piccola escriazione del polso sinistro' con prognosi di giorni uno. Fatto aggravato dall'essere stato commesso da soggetto che si trova illegalmente sul territorio nazionale;

  3. delitto p. e p. dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.

    286/98, perche', senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione del Questore di Agrigento emesso in data 16 gennaio 2008 e notificato in pari data.

    All'udienza del 3 giugno 2008, il Giudice provvedeva a convalidare l'arresto e rigettando la richiesta di misura cautelare formulata dal p.m., disponeva l'immediata liberazione dell'imputato.

    Instauratosi il giudizio direttissimo, il difensore chiedeva termine a difesa.

    All'udienza dell'8 luglio 2008, a seguito dell'istanza del Difensore munito di procura speciale, il Giudice disponeva procedersi nelle forme del rito abbreviato e sentite le Parti si ritirava in camera di consiglio.

    All'esito, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 23, legge 11 maggio 1953, n. 87, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61 n.

    11-bis c.p.

    In seguito alla proposizione della questione, l'art. l, lett. f) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 che introduceva l'art. 61 n.11-bis c.p. e' stato convertito con modificazioni cosi' che attualmente aggrava il reato 'l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale'.

    Inoltre, con l'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2009, n. 94 e' stato previsto che 'la disposizione di cui all'art. 61 n. 11-bis) c.p. si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi'.

    E, infine, con l'art. 1, comma 16, della citata legge n. 94 del 2009, e' stato introdotto l'art.10-bis al decreto legislativo n.

    286/1998 (c.d. testo unico sull'immigrazione) che punisce con un'ammenda lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nello stesso d.lgs. n. 286/1998.

    In considerazione di tali novita' legislative la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 66 del 22 febbraio 2010 ha trasmesso gli atti al Tribunale per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

    Il Tribunale ritiene di dover confermare il giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza per le seguenti ragioni.

    Rilevanza della questione di costituzionalita'.

    Gli elementi di prova acquisiti in atti consentono di ritenere provata la responsabilita' dell'imputato in ordine alle fattispecie contestategli.

    Dal verbale di arresto emerge che il Sene Malick, di nazionalita' senegalese, in data 1° giugno 2008 era intento a vendere occhiali da sole e altra mercanzia sul lungomare di S. Leone ad Agrigento. Alla vista dei Carabinieri della Stazione di Villaseta, si dava alla fuga e accidentalmente cadeva.

    Raggiunto dai Militari dava in escandescenza e colpiva con una gomitata al viso il Carabiniere Pagano, e procurava, altresi', delle escoriazioni alla mano al Carabiniere Catera.

    Dai referti medici in atti risulta effettivamente, con riferimento al Pagano, un trauma contusivo alla spalla destra con escoriazione e contusione alla piramide nasale (prognosi di giorni 6) e, con riferimento al Catera, una contusione alla spalla sinistra e un'escoriazione del polso sinistro (prognosi di giorni 1).

    Il Sene, privo di permesso di soggiorno e destinatario di un ordine di espulsione da parte del Questore di Agrigento emesso e notificatogli in data 16 gennaio 2008, si trovava in Italia illegalmente. Risulta, dunque, provata anche la sussistenza della contestata circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n.11-bis c.p., introdotto dall'art. 1, lett. f) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

    Deve aggiungersi, in punto di rilevanza, che le modificazioni arrecate all'art. 1, lett. f), del decreto-legge n. 92/2008 con la legge di conversione del 24 luglio 2008, n. 112 sono solamente formali e si giustificano con l'opportunita' di utilizzare per l'aggravante in questione la stessa struttura sintattica propria delle altre aggravanti elencate all'art. 61 c.p.

    Inoltre, l'introduzione del reato di...

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