Interventi strutturali a favore delle cooperative agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del

26 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Liguria favorisce le cooperative agricole attraverso aiuti per le seguenti attivita':

    1. ammodernamento delle aziende agricole;

    2. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

    3. acquisto collettivo di mezzi di produzione;

    4. acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione agricola.

    Art. 2.

    Campo di applicazione

  2. Gli aiuti per le attivita' di cui all'Art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono concessi ai sensi del ´Regolamento (CE) n. 1/2004 della commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoliª.

  3. Gli aiuti per le attivita' di cui all'Art. 1, comma 1, lettere c) e d), sono concessi ai sensi del ´Regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")ª.

  4. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi alle cooperative agricole iscritte all'albo delle societa' cooperative, istituito presso il Ministero delle attivita' produttive con decreto ministeriale 23 giugno 2004, nelle categorie ´cooperative di lavoro agricoloª e ´cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamentoª e loro consorzi, a condizione che rientrino nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I del ´Regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie impreseª.

  5. Gli aiuti per le attivita' di trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b), sono limitati alle attivita' il cui prodotto finale e' un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I del trattato che istituisce la Comunita' europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

    Art. 3.

    B e n e f i c i a r i

  6. Gli aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono concessi a favore delle cooperative agricole che:

    1. siano economicamente redditizie, come disposto dall'Art. 4, paragrafo 5 e dall'Art. 7 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004;

    2. rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali previsti dal piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;

    3. dimostrino sufficienti sbocchi di mercato per i prodotti oggetto dell'investimento, secondo i criteri stabiliti dall'allegato A del piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;

    4. limitatamente agli aiuti di cui all'Art. 4, dimostrino un sufficiente livello di capacita' professionale, come previsto dalla misura A(1) del piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000.

  7. La giunta regionale definisce i criteri per la verifica del requisito di cui al comma 1, lettera a).

    Art. 4. Aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole gestite da cooperative

  8. Gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole gestite da cooperative sono concessi conformemente all'Art. 4 del regolamento (CE) n. 1/2004. In particolare sono concessi aiuti entro i seguenti limiti:

    1. 50 per cento dei costi ammissibili, IVA esclusa, per gli investimenti di cui al comma 2 realizzati nelle zone svantaggiate come definite dal piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;

    2. 40 per cento dei costi ammissibili, IVA esclusa, nelle altre zone.

  9. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:

    1. miglioramento, costruzione o acquisto, qualora...

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