Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del

22 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione valorizza le discipline bionaturali per il benessere cosi' come definite dall'Art. 2, ne promuove la corretta divulgazione e, a tutela dell'utenza, garantisce la qualita' dell'offerta delle prestazioni che ne derivano.

    Art. 2.

    Discipline bionaturali per il benessere

  2. Le discipline bionaturali per il benessere condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita rispettosi dell'ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo e non hanno carattere di prestazione sanitaria.

  3. Per discipline bionaturali si intendono tutte quelle discipline consistenti in attivita' e pratiche che hanno per finalita' il mantenimento dello stato di benessere della persona.

  4. La giunta regionale provvede all'iscrizione delle discipline bionaturali per il benessere nell'elenco di cui all'Art. 3 sulla base delle richieste pervenute.

    Art. 3.

    Elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere

  5. E' istituito presso la giunta regionale l'Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.

  6. L'iscrizione all'elenco attesta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti di qualita' definiti dalla giunta regionale. L'iscrizione all'elenco non costituisce un requisito necessario ai fini dell'esercizio di attivita' didattiche in materia di discipline bionaturali per il benessere o per l'esercizio delle discipline stesse.

  7. L'elenco e' suddiviso in due sezioni:

    1. organizzazioni con finalita' didattiche;

    2. operatori delle discipline bionaturali per il benessere.

  8. Ciascuna sezione dell'Elenco e' suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.

    Art. 4. Organizzazioni con finalita' didattiche per la formazione degli operatoni delle discipline bionaturali

  9. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'Elenco di cui all'Art. 3 le Organizzazioni con finalita' didattiche in possesso dei requisiti di qualita' definiti dalla giunta regionale sulla base delle proposte del Comitato di cui all'Art. 6.

    Art. 5.

    Operatori delle discipline bionaturali per il benessere

  10. Possono essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui all'Art. 3 coloro che abbiano seguito corsi formativi presso le Organizzazioni con...

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