Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della

Regione Umbria n. 23 del 15 maggio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel rispetto della legge regionale 2 maggio 2006, n. 7, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale, nonche' da parte delle aziende sanitarie della Regione Umbria, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o piu' Regioni nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari, effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

    Art. 2.

    Disposizioni generali

  2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell'Art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

  3. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando, per lo svolgimento delle finalita' di interesse pubblico, non e' possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

    Art. 3.

    Tipi di dati e di operazioni eseguibili

  4. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalita' di interesse pubblico perseguite, nonche' le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'Art. 1, negli elenchi e nelle schede di cui agli allegati a) e b) che fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

  5. I trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari, le finalita' di interesse pubblico perseguite, nonche' le operazioni eseguibili di cui al comma 1, elencati nell'allegato A e descritti nelle schede da 1 a 35 dello stesso allegato, sono riferibili alla giunta regionale, alle agenzie e enti regionali, agli enti vigilati e controllati dalla Regione ed in particolare:

    1. alla Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA;

    2. alla Agenzia per la promozione ed educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario - SEDES;

    3. all'Istituto...

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