Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell'Art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del

24 maggio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'Art. 3

  1. Al comma 1 dell'Art. 3 del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39, dopo la parola ´realizzazioneª sono aggiunte le parole ´organizzate sotto forma di centro commercialeª.

    Art. 2.

    Abrogazione dell'Art. 4

  2. L'Art. 4 del regolamento regionale n. 39/1999, e' abrogato.

    Art. 3.

    Modificazione dell'Art. 6

  3. Il comma 11 dell'Art. 6 del regolamento regionale n. 39/1999, e' sostituito dal seguente:

    ´11. Al fine di una maggiore tutela del consumatore, durante il periodo di vendite straordinarie e' fatto tassativo divieto di oscurare le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espediente che impedisca la completa visione dei locali dall'esterno.ª.

    Art. 4.

    Modificazione e integrazione dell'Art. 7

  4. Il comma 1 dell'Art. 7 del regolamento regionale n. 39/1999, e' sostituito dal seguente:

    ´1. I locali presso i quali si svolgono attivita' di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata. Qualora si tratti di cortili interni, androni, parti condominiali, devono avere finestre o altre luci e insegne visibili da area pubblica.ª.

  5. La lettera a) del comma 3 dell'Art. 7 del Regolamento regionale n. 39/1 999, e' sostituita dalla seguente:

    ´a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio;ª.

  6. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'Art. 7 del Regolamento regionale n. 39/1999, e' aggiunta la seguente:

    ´i-bis) materiale edile.ª.

    Art. 5.

    Modificazione dell'Art. 9

  7. L'Art. 9 del Regolamento regionale n. 39/1999, e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 9 (Vendita in strutture ricettive). - 1. All'interno delle strutture ricettive e' consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la vendita delle tipologie...

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