LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2009, n. 22 - Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 57 del 6 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

F i n a l i t a' 1. La Regione Abruzzo, in conformita' all'art. 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in base ai principi di sussidiarieta', proporzionalita', efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

  1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalita' dello Statuto partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza delle attivita' dell'Unione europea presso gli Enti locali ed i soggetti della societa' civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

    Art. 2

    Rapporti Consiglio-Giunta regionale 1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attivita' della Giunta regionale in materia comunitaria, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.

  2. In conformita' al comma 4 dell'art. 44 dello Statuto il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, nonche' sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

  3. La Giunta regionale ed i Direttori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono tempestivamente alla Commissione Consiliare permanente competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche comunitarie della Regione.

    Art. 3

    Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario 1. La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, secondo le modalita' stabilite dall'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

  4. Il Consiglio regionale ricevuti i documenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge n. 11/2005, nonche' le informazioni sui progetti e sugli atti di competenza delle regioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n. 11/2005, adotta e trasmette le proprie osservazioni...

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