N. 284 SENTENZA 20 - 28 luglio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), promosso dalla Corte d'appello di Catania, nel procedimento vertente tra l'INAIL e R. A., con ordinanza del 29 maggio 2008, iscritta al n.

197 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2010 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Luigi La Peccerella per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Corte d'appello di Catania - nel corso del procedimento promosso dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei confronti di R.A., ed avente ad oggetto la domanda di corresponsione dell'assegno continuativo di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), come modificato dall'art. 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251 (Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge n. 248 del 1976 nella parte in cui prevede che, per ottenere l'assegno di cui all'art. 1, gli aventi diritto devono presentare domanda 'entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato'.

Il Collegio rimettente premette che il giudice del lavoro di Catania aveva accolto la domanda di R.A. - quale figlio inabile di R.A., titolare di rendita INAIL con un grado di inabilita' permanente relativa superiore al sessantacinque per cento - avente ad oggetto la corresponsione del predetto assegno continuativo, stante la mancata contestazione da parte dell'INAIL della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione pretesa e ritenuta la tardivita' della eccezione di decadenza dall'Istituto formulata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 248 del 1976.

A seguito di gravame proposto dall'INAIL - che aveva ribadito l'eccezione di intervenuta decadenza ai sensi della disposizione richiamata per avere l'appellato proposto istanza di corresponsione dell'assegno continuativo solo in data 29 febbraio 2000, e quindi ben oltre il...

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