Sentenza nº 4884 da Council of State (Italy), 27 Luglio 2010

Data di Resoluzione27 Luglio 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 02213/2004, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GRADUATORIA CONCORSO ORDINARIO MAGISTRALE.

Sul ricorso numero di registro generale 4226 del 2005, proposto da:

Scotto D'Abusco Enza, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Bonito e Nicola Di Prisco, presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, largo Somalia N. 67;

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Annoiato Maria Rosaria;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il consigliere Roberta Vigotti; udito per la parte resistente l'avvocato dello Stato Scaramucci.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La signora Enza Scotto d'Abusco ,che ha partecipato al concorso magistrale bandito con DDG del 2 aprile 2004, nel quale ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla riserva di posti in quanto invalida civile, ha impugnato davanti al Tar del Lazio il provvedimento finalizzato alla modifica della sua posizione nella graduatoria di merito e il successivo diniego del diritto alla riserva del posto, motivato in ragione della circostanza che l'iscrizione nell'elenco dei disabili disoccupati ex art. 19 legge n. 482 del 1968 era avvenuta oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, mentre il bando prescriveva che il requisito della disoccupazione dovesse sussistere sia al momento della domanda che all'atto dell'assunzione.

Il Tar ha respinto il ricorso, con sentenza oggetto dell'odierno appello.

La ricorrente sostiene che, in forza della legge n. 68 del 1999, entrata in vigore nelle more della procedura concorsuale, l'iscrizione nelle liste di disoccupazione non costituiva più requisito indispensabile per l'inserimento lavorativo dei disabili.

La tesi non ha pregio.

Come il Consiglio di Stato ha più volte osservato...

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