LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 36 - Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 del 17 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modificazione all'art. 2

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), la parola: 'territorio' e' sostituita dalla seguente:

'comprensorio'.

Art. 2

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale n. 2/1997 e' sostituito dal seguente:

'Art. 3.(Direttore delle piste) - 1. L'esercizio dell'attivita' di direttore delle piste di cui all'art. 9 della legge regionale n.

9/1992 e' subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'art. 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 9.

2. L'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di direttore delle piste puo' essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attivita' sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i direttori per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'art. 9.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 e' estesa ai fini dell'esercizio dell'attivita' sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.'.

Art. 3

Modificazioni all'art. 4

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/1997, e' inserito il seguente:

'2-bis. Le mansioni di diversa natura di cui al comma 2 possono essere svolte, in affiancamento ai pisteur-secouristes, da personale dipendente, assunto dai gestori con la qualifica di aiuto-pisteur.'.

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale n.

2/1997, come introdotto dal comma 1, e' inserito il seguente:

'2-ter. L'esercizio dell'attivita' di pisteur-secouriste e' subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'art. 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 9.'.

3. Dopo il comma 2-ter dell'art. 4 della legge regionale n.

2/1997, come introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente:

'2-quater. L'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di pisteur-secouriste puo' essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attivita' sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i pisteurs-secouristes per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'art. 9.'.

4. Dopo il comma 2-quater dell'art. 4 della legge regionale n.

2/1997, come introdotto dal comma 3, e' inserito il seguente:

'2-quinquies. L'abilitazione di cui al comma 2-quater e' estesa ai fini dell'esercizio dell'attivita' sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.'.

Art. 4

Modificazioni all'art. 5

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 2/1997, e' inserito il seguente:

'3-bis. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  1. maggiore eta';

  2. cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

  3. non aver subito condanne a pene restrittive della liberta' personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralita' pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

  4. possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l'avere esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci o l'attivita' di pisteur-secouriste per almeno cinque anni, anche non continuativi, sostituiscono il titolo, ove mancante;

  5. idoneita' psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

  6. conoscenza...

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