N. 267 SENTENZA 7 - 22 luglio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE.

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga dei termini), promosso dalla Regione Calabria con ricorso notificato il 31 luglio 2009, depositato in cancelleria il 7 agosto 2009 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2009, e degli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), 2, commi 1, 2, 3 e 6, 5 e 6 della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale), e dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48 (Modifica alla legge regionale n. 11/2009 su 'Ripiano del disavanzo d'esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale'), promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 22-25 giugno 2009 e l'11-15 febbraio 2010, depositati il 25 giugno 2009 e il 17 febbraio 2010 ed iscritti al n. 43 del registro ricorsi 2009 e al n. 22 del registro ricorsi 2010.

Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di costituzione della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione Calabria, con ricorso del 31 luglio 2009, depositato il 7 agosto 2009 (reg. ric. n. 54 del 2009), ha impugnato l'art. 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), per violazione degli artt. 3, 117, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, e 121 della Costituzione, nonche' dell'art. 8, commi 1, 4 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato e depositato il 25 giugno 2009 (reg. ric. n. 43 del 2009), ha impugnato gli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), 2, commi 1, 2, 3 e 6, 5 e 6 della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale), per violazione degli artt. 3, 51, 81, 97, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

Con ricorso notificato il 15 febbraio 2010 e depositato il 17 febbraio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha altresi' impugnato l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48 (Modifica alla legge regionale n. 11 su 'Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 e accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale'), per violazione degli artt. 3, 51, 81 e 97 della Costituzione.

  1. - Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n.

    54 del 2009), la Regione Calabria censura l'art. 22, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009. La disposizione impugnata riguarda il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della Regione Calabria. La norma prevede la diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alla Regione a predisporre, entro settanta giorni, un Piano da sottoscriversi con l'Accordo per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario, di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2005'), e stabilisce che, decorso inutilmente tale termine o valutata la non congruita' del Piano preparato dalla Regione, sia nominato un Commissario per la predisposizione, previo accertamento dei debiti pregressi, di un nuovo Piano, approvato dal Consiglio dei ministri e attuato dallo stesso Commissario.

    2.1. - La Regione Calabria lamenta la violazione degli artt. 3, 117, secondo e terzo comma, 120, secondo comma, e 121 Cost., per illegittimo e irragionevole esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato. La ricorrente rileva anche un difetto assoluto di proporzionalita' nella disposizione censurata, con conseguente violazione dell'art. 8, comma 5, della legge n. 131 del 2003, attuativa dell'art. 120, Cost. La Regione, in particolare, sostiene che la norma impugnata violerebbe l'art. 120, secondo comma, Cost., sia per la mancata previsione di dettagliati criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sia sotto il profilo della irragionevolezza (art. 3, Cost.) e del mancato rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione nella disciplina e nell'esercizio dei poteri sostitutivi. Ulteriore violazione degli artt. 3 e 120, secondo comma, Cost., sarebbe ravvisabile in riferimento alla non congruita' del termine assegnato per adempiere ai sensi della norma interposta di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003.

    2.2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza del ricorso. Ad avviso della difesa dello Stato, la norma impugnata non lederebbe l'art. 120 Cost., ne' la legge n. 131 del 2003. La disposizione censurata non violerebbe, inoltre, il principio di ragionevolezza, dal momento che il Piano di rientro, per poter raggiungere gli obiettivi di riorganizzazione e di razionalizzazione ad esso assegnati, deve riguardare necessariamente tutti gli aspetti del servizio sanitario. La difesa dello Stato rileva che vi sarebbe un collegamento diretto tra la norma censurata e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Ne' sarebbe configurabile una violazione del principio di proporzionalita'.

  2. - Con il secondo dei ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric.

    n. 43 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), 2, commi 1, 2, 3 e 6, 5 e 6 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2009, riguardante il ripianamento del deficit del servizio sanitario regionale. In particolare, l'art. 1 di tale legge detta le modalita' di copertura del disavanzo di gestione del servizio sanitario imputabile all'anno 2008. L'art. 2 disciplina le procedure e la struttura dell'Accordo tra lo Stato e la Regione Calabria per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario (commi 1 e 2), affida ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere il compito di effettuare le procedure di riconciliazione, accertamento e riconoscimento dei debiti esistenti al 31 dicembre 2007 (comma 3), individua le risorse che l'Accordo deve destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere per la copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007 (comma 6).

    L'art. 5 della legge impugnata prevede che, qualora non si addivenga entro il 31 dicembre 2009 al riconoscimento della 'Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella' quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, la Regione receda da tale Fondazione e nomini un commissario liquidatore con il compito di predisporre 'un piano esecutivo particolareggiato, nei tempi e nei modi, per la riconduzione delle attivita' e delle funzioni della Fondazione nell'ambito delle attivita' e delle funzioni dell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini'.

    Inoltre, 'il piano, previo parere della competente Commissione permanente, e' approvato dal Presidente della Giunta regionale e dal Rettore e deve essere compiutamente realizzato entro 60 giorni dalla data di approvazione, pena la riduzione del 70% di ogni eventuale emolumento connesso alla funzione di commissario liquidatore fino alla conclusione dell'incarico'. Lo stesso piano, infine, 'prevede la riconduzione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda Mater Domini delle unita' operative complesse allo stato esistenti presso la Fondazione che possano dimostrare notevoli volumi di attivita' e che siano di interesse ai fini della riduzione della migrazione sanitaria. In tal caso le predette unita' entrano a fare parte della struttura sanitaria ed operativa del Mater Domini; i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto presso tali unita' continuano presso l'Azienda senza soluzione di continuita''.

    L'art. 5 della legge impugnata e' stato modificato dall'art. 1, comma...

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