N. 263 ORDINANZA 7 - 21 luglio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di M. C. con ordinanza del 30 settembre 2009, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 30 settembre 2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di utilizzare le intercettazioni 'occasionali' di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato;

che il giudice a quo premette che il pubblico ministero, esercitata l'azione penale nei confronti di numerosi imputati, tra i quali M. C., membro, all'epoca dei fatti, del Senato della Repubblica, cui erano contestati alcuni reati contro la pubblica amministrazione (artt. 317, 323 e 326 del codice penale), aveva depositato la documentazione relativa a intercettazioni telefoniche concernenti il citato M. C., chiedendo che fosse inoltrata al Senato l'istanza di autorizzazione alla loro utilizzazione prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003;

che, in conformita' a tale disposizione, era stata fissata udienza camerale, nel corso della quale era stata sollevata la questione di costituzionalita';

che, in punto di rilevanza, il rimettente evidenzia come ricorrano, nella specie, i presupposti d'insorgenza dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione prescritta dal citato art. 6, comma 2: le intercettazioni in discussione non costituirebbero, difatti, il frutto di captazioni 'dirette' delle comunicazioni del parlamentare, ma dell'occasionale interlocuzione del medesimo con altri...

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