LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2009, n. 30 - Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonche' a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 30 del 16 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

F i n a l i t a' 1. La Regione promuove misure straordinarie per il sostegno del settore edilizio, attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualita' abitativa, per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, promuovere l'edilizia economica per le giovani coppie e le categorie svantaggiate e meno abbienti e l'edilizia scolastica nonche' per migliorare le caratteristiche architettoniche, energetiche, tecnologiche e di sicurezza dei fabbricati.

Art. 2

Interventi edilizi su singole unita' immobiliari 1. Al fine di migliorare la condizione abitativa, la sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione energetica e comunque per le finalita' di cui all'art. 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, e' consentito l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, nei limiti del 20 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 20 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti al 29 giugno 2009.

  1. E' consentito altresi' l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, nei limiti del 30 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 30 per cento della superficie coperta, se adibita ad uso diverso, qualora in termini di prestazione energetica, sia certificata una riduzione superiore al 20 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, riferita alla porzione di edificio esistente, con tecniche di intervento innovative, come definita nel decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. E' prevista un'ulteriore premialita' del 5 per cento per edifici a destinazione residenziale in relazione all'impegno, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali o delle tecniche costruttive dell'edificio esistente, come certificato da idonea dichiarazione da parte del progettista, da produrre a corredo della DIA.

  3. E' prevista un'ulteriore premialita' del 5 per cento per edifici a destinazione residenziale in relazione all'impegno, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare un'azione integrata di manutenzione esterna dell'intero edificio esistente, in modo da realizzare la migliore integrazione possibile con l'ampliamento, come certificato da idonea dichiarazione da parte del progettista, da produrre a corredo della DIA.

  4. L'ampliamento di cui ai commi 1 e 2 puo' essere realizzato in sopraelevazione, in contiguita' o nell'ambito dell'area di pertinenza del fabbricato esistente. Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto.

  5. In caso di edifici composti da piu' unita' immobiliari l'ampliamento puo' essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici; l'ampliamento puo' essere realizzato anche ai sensi dell'art. 1127 del codice civile.

  6. In ogni caso gli interventi di cui al presente articolo devono essere effettuati nel rispetto del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, relativo alla stabilita' degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, dei regolamenti edilizi e delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, fatti salvi i diritti dei terzi.

  7. E' consentita la deroga ai regolamenti edilizi, relativa al rapporto di copertura, nei limiti di ampliamento indicati ai commi 1 e 2 e all'altezza massima, nel limite di agibilita' dei sottotetti cosi' come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25. E' altresi' consentita la deroga ai regolamenti edilizi relativa alle volumetrie de gli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato le strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, ai fini del superamento delle barriere architettoniche, nonche' per apportare modifiche alle sistemazioni esterne gia' approvate, al fine di garantire una maggiore accessibilita', adattabilita' e visitabilita' dei piani seminterrati ed interrati di cui alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25.

  8. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere accompagnati anche dal mutamento della destinazione d'uso, totale o parziale, delle unita' immobiliari interessate, a condizione che esso garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge.

  9. Anche in zona agricola, in alternativa all'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato la struttura, e' consentito mutare la destinazione d'uso dei locali non destinati alla civile abitazione in destinazione d'uso residenziale, a condizione che detti locali abbiano caratteristiche tali da risultare idonei alla civile abitazione secondo quanto previsto dai regolamenti edilizi vigenti. Detta variazione di destinazione d'uso deve realizzarsi senza alcun aumento di volume edificato, a salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio, ed a condizione che vengano eseguiti sull'edificio esistente - anche limitatamente ai locali interessati dalla variazione della destinazione d'uso - interventi atti a garantire la salubrita' e la vivibilita' devi, locali ed a migliorare la prestazione energetica dell'edificio riducendo le dispersioni termiche in maniera sufficiente per passare dalla classe energetica obbligatoria a quella superiore ed a ridurre il consumo idrico.

  10. In nessun caso i nuovi volumi da' realizzare ai sensi del presente articolo possono eccedere complessivamente il limite di 300 metri cubi lordi per unita' immobiliare destinata ad uso residenziale; resta salva la possibilita' di avvalersi dell'asservimento, dell'aumento volumetrico spettante ad altra unita' ammobiliare contigua o appartenente allo stesso corpo di fabbrica.

    Art. 3

    Interventi per favorire il rinnovamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 1. Per l'efficace perseguimento delle finalita' di cui all'art.

    1, la Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, anche come sola...

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