LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 26 - Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 226 del 29 dicembre 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e oggetto 1. La Regione, in coerenza con i principi di democrazia, uguaglianza, giustizia e solidarieta' di cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto regionale, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Emilia-Romagna dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per 1' ambiente.
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La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1:
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favorendo una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
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promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale.
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La Regione sostiene, anche economicamente, iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.
Art. 2
Definizione di commercio equo e solidale 1. Il commercio equo e solidale e' caratterizzato da un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equita' nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei paesi in via di sviluppo.
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Il commercio equo e solidale promuove una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, favorendo:
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pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
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il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
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la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere ne' ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
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un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualita' dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunita' locale;
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il rispetto dell'ambiente;
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la trasparenza delle strutture organizzative.
Art. 3
Soggetti del commercio equo e solidale 1. Ai fini della presente legge sono soggetti del commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo di...
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