LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 56 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 16 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo:

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto;

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima edegli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009.

Considerato quanto segue:

  1. La scelta di prevedere che gli incentivi finanziari regionali in questo settore possano riguardare anche i pescatori che esercitano l'attivita' nelle acque interne comporta la necessita' di modificare il titolo della legge;

  2. La disciplina prevista dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale) ha individuato nel piano agricolo regionale (PAR) lo strumento programmatorio unitario che realizza politiche economiche agricole e di sviluppo rurale indicate nel programma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEF) nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale e in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie (art. 2 della citata legge). Con questa scelta il legislatore regionale ha inteso perseguire una politica organica degli interventi nel settore agricolo e rurale e superare il sistema di distinti piani di settore. In coerenza con tale scelta si rende pertanto necessario modificare la disciplina della programmazione attualmente vigente nel settore della pesca al fine di ricondurre anche gli interventi a sostegno della pesca all'interno del PAR;

  3. La previsione degli interventi a sostegno della pesca in una specifica sezione del PAR comporta la necessita' di rivedere il contenuto del programma regionale per la pesca e l'acquacoltura.

    Nella vigente normativa infatti, il citato programma costituisce lo strumento sia per gestire gli interventi finanziari sia per definire le misure di sostenibilita' dello 'sforzo di pesca'. Con la scelta effettuata di ricondurre anche gli interventi a sostegno della pesca all'interno del PAR si e' quindi separata la parte finanziaria, la cui definizione viene rinviata al PAR, da quella di disciplina delle misure di sostenibilita';

  4. L'attivita' di pescaturismo e l'attivita' di ittiturismo sono, ai sensi della normativa statale, attivita' connesse a quelle di pesca. Al fine di sviluppare opportunita' occupazionali e incentivare la multifunzionalita' nel settore e per dare certezza giuridica agli operatori del settore che intendono esercitare queste attivita' connesse, si rende necessario individuare una disciplina regionale per lo svolgimento di tali attivita', in particolare in relazione ai procedimenti, alle competenze amministrative e alle modalita' di esercizio dell'attivita';

  5. La necessita' di avere in questo settore un organismo piu' tecnico-specialistico, rende opportuno modificare la composizione nonche' il nome della commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura;

  6. Le modifiche e le integrazioni apportate rendono necessario rivedere il sistema sanzionatorio, il contenuto del regolamento di attuazione nonche' le norme transitorie.

    Si approva la seguente legge Art. 1

    Sostituzione del titolo della legge regionale n. 66/2005

  7. Il titolo della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura) e' sostituito dal seguente: 'Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 66/2005

  8. L'art. 2 della legge regionale n. 66/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2. (Competenze della Regione) - 1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

    1. i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;

    2. la programmazione degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura;

    3. la definizione delle regole e dei modi di pesca;

    4. il riconoscimento del distretto di pesca;

    5. il rilascio dell'autorizzazione alle pesche speciali, alla pesca del novellame e alla pesca per fini scientifici;

    6. la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura da svolgere attraverso le agenzie regionali.'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 66/2005

  9. L'art. 3 della legge regionale n. 66/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3. (Competenze degli enti locali) - 1. E' competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla Regione, ai comuni e alle agenzie regionali. In particolare le province:

    1. approvano e trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale i piani annuali provinciali d'intervento nel settore della pesca professionale e dell'acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti dal piano agricolo regionale (PAR) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal piano stesso;

    2. gestiscono i piani provinciali;

    3. rilasciano le licenze di pesca nel rispetto dell'art. 12;

    4. esercitano le funzioni amministrative in materia di pescaturismo.

  10. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.'.

    Art. 4

    Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 66/2005

  11. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n.

    66/2005 e' abrogata.

  12. La lettera k) del comma l dell'art. 5 della legge regionale n.

    66/2005 e' sostituita dalla seguente:

    'k) imprenditore ittico:

    1) chi esercita un'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci e le attivita' di cui agli artt. 17 e 17-sexies;

    2) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di pesca e di acquacoltura e le attivita' di cui agli artt.17 e 17-sexies;

    3) sono altresi' imprenditori ittici gli esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di pesca, di acquacoltura e le attivita' di cui agli artt. 17 e 17-sexies;'.

    Art. 5

    Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 66/2005

  13. L'art. 6 della legge regionale n. 66/2005 e' abrogato.

    Art. 6

    Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 66/2005

  14. L'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7. (Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura) - 1. Il PAR, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2006, individua gli interventi regionali di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura e le attivita' di cui agli artt. 17 e 17-sexties.

  15. Tra gli interventi di cui al comma l e' compreso il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne sono unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca.'

    Art. 7

    Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 66/2005

  16. L'art. 8 della legge regionale n. 66/2005 e' abrogato.

    Art. 8

    Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005

  17. L'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 9. (Comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura) - 1.

    E' istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato comitato.

  18. Il comitato...

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