LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 27 - Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 27 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La Regione del Veneto riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi.

  1. La Regione, in conformita' alle norme dell'Unione europea e della legislazione nazionale, nell'esercizio dei propri poteri, assicura l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo i seguenti obiettivi:

    1. la tutela della salute dei consumatori e degli utenti anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente;

    2. la sicurezza e la qualita' dei prodotti e dei servizi, anche con riferimento alla fruibilita' da parte di soggetti diversamente abili, attivando efficaci sistemi di identificazione, rintracciabilita', monitoraggio e vigilanza;

    3. la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza, la trasparenza e l'equita' nei rapporti contrattuali e la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;

    4. la promozione dell'informazione, dell'educazione, della formazione del consumatore e dell'utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare un piu' razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;

    5. la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra consumatori e utenti, valorizzando il diritto di ciascuno ad essere rappresentato e riconoscendo le funzioni di tutela e di rappresentanza delle associazioni che operano su base democratica;

    6. la promozione della collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilita' per l'erogazione dei medesimi servizi secondo standard di qualita' e di efficienza.

    Art. 2

    Comitato regionale dei consumatori e degli utenti 1. E' istituito presso la struttura regionale competente il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato comitato.

  2. Il comitato e' composto:

    1. dall'assessore regionale competente per materia che lo presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, dal segretario regionale di settore;

    2. da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nel registro di cui all'art. 5, dalle stesse designato;

    3. dal dirigente della struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti o da un suo delegato;

    4. da un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione regionale comuni del Veneto;

    5. da un rappresentante delle province designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;

    6. da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto.

  3. Il Presidente del comitato e' coadiuvato da un vicepresidente scelto dal comitato tra i componenti designati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

  4. Il comitato e' costituto con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

  5. Con il decreto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale nomina altresi' i supplenti dei rappresentanti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2, nonche' il segretario del comitato scelto tra i dipendenti, di categoria non inferiore alla D, della struttura regionale competente in...

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