LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 20 - Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 14 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La Regione, nel rispetto dei principi statutari diretti alla promozione dello sviluppo civile, sociale, economico ed al rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo, riconosce e sostiene l'altra economia, cosi' come definita all'art. 2.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della concorrenza, provvede a:

  1. promuovere e sostenere iniziative e interventi per lo sviluppo delle attivita' dell'altra economia di cui all'art. 3, comma 2, disciplinate al capo II, e per la messa in rete dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 16;

  2. promuovere la creazione di centri per l'altra economia;

  3. promuovere e incrementare l'utilizzo dei beni e dei servizi dell'altra economia, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali;

  4. promuovere iniziative ed interventi per la divulgazione, presso la cittadinanza e in particolare nelle scuole, nelle universita' e nelle sedi formative, delle attivita' svolte dai soggetti dell'altra economia cosi' come definita all'art. 2;

  5. organizzare eventi per favorire l'incontro tra la comunita' regionale e i soggetti dell'altra economia.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni della presente legge si intende per:

  6. altra economia: la modalita' di svolgimento dell'attivita' economica che consente il conseguimento di obiettivi di interesse collettivo piu' elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente ed in particolare piu' trasparenti, solidali e partecipati.

    Tale modalita', applicabile sia alla domanda che all'offerta, e' basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti piuttosto che del capitale, su un'equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente, nonche' sul perseguimento di obiettivi sociali e si svolge nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, comma 1 e negli ambiti indicati all'art. 3, comma 2 e specificamente disciplinati al capo II;

  7. soggetti: le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro o che reinvestano nel settore dell'altra economia non meno del 50 per cento dell'eventuale utile annuale, con l'impegno di raggiungere l'80 per cento entro i successivi tre anni, ivi incluse le societa' cooperative, che svolgono attivita' di altra economia negli ambiti di cui all'art. 3, comma 2, disciplinati al capo II, anche in forma associata, e che rispettino tutti i principi di cui all'art. 3, comma 1;

  8. ciclo corto: l'insieme di attivita' basate su un rapporto diretto tra i produttori di beni e servizi e i consumatori, singoli o associati, per la vendita e l'acquisto di prodotti e servizi in ambito territoriale locale;

  9. attivita' in via prevalente: l'attivita' svolta in uno o piu' ambiti di cui all'art. 3, comma 2, disciplinati al capo II, che concorra al conseguimento di non meno del 90 per cento del fatturato complessivo dei soggetti e che non si ponga in contrasto, per la parte residua, con i principi indicati all'art. 3, comma 1;

  10. piccole e micro imprese: le dimensioni dei soggetti con riferimento a quelle individuate per le imprese dall'art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);

  11. de minimis: la normativa comunitaria applicabile agli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis'), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 e per il settore agricolo al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007.

    Art. 3

    Principi e ambiti di applicazione dell'altra economia 1. L'altra economia e' informata al rispetto dei seguenti principi:

  12. eco-compatibilita', per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull'ecosistema in modo da favorire la salute e la qualita' della vita;

  13. trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale, finanziario ed ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori di interesse;

  14. equita' e solidarieta', per ridistribuire in modo equo il valore creato e riequilibrare, in un'ottica solidale, le relazioni socio-economiche sia a livello locale che globale e all'interno delle filiere produttive;

  15. buona occupazione, per superare la precarieta' dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze di tutti gli attori presenti sul territorio in un'ottica di inclusione sociale;

  16. partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attivita' e degli altri portatori di interesse nelle sedi e nei momenti decisionali.

    2. L'altra economia riguarda, in particolare, i seguenti ambiti:

  17. agricoltura biologica;

  18. produzione di beni eco-compatibili;

  19. commercio equo e solidale;

  20. consumo critico;

  21. finanza etica;

  22. risparmio energetico ed energie rinnovabili;

  23. riuso e riciclo di materiali e beni;

  24. sistemi di scambio non monetario;

  25. software libero;

  26. turismo responsabile.

    Art. 4

    Caratterizzazione delle attivita' dell'altra economia 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sulla base dei principi stabiliti all'art. 3, comma 1, con propria deliberazione, individua i parametri di riferimento propri di ciascuna attivita', determina la misurazione idonea al riconoscimento dell'attivita' prevalente, nonche' la documentazione attestante lo svolgimento di una delle attivita' dell'altra economia, anche in via prevalente.

    2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai parametri di cui al comma 1 costituisce condizione ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 16.

    Art. 5

    Programma annuale delle attivita' dell'altra economia 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, in coerenza con gli strumenti della programmazione economico-sociale della Regione e in linea con il documento di programmazione economico finanziaria regionale di cui al titolo II, capo II della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche, il programma annuale delle attivita' dell'altra economia, di seguito denominato programma, che descrive il complesso delle iniziative e degli interventi individuando in particolare:

  27. le priorita' con riferimento agli ambiti territoriali e alle attivita' dell'altra economia;

  28. le relative risorse;

  29. le modalita' per la realizzazione delle iniziative e degli interventi;

  30. i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei finanziamenti nonche' la verifica dello stato di attuazione delle iniziative e degli interventi;

  31. le localita' in cui realizzare i centri previsti all'art.

    23.

    Il programma e' predisposto dalla direzione regionale competente in materia di programmazione economica, di seguito denominata direzione competente, in accordo con le direzioni regionali competenti nelle materie interessate, tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale dell'altra economia ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a).

    Art. 6

    Agricoltura biologica 1. L'agricoltura biologica e' l'attivita' di coltivazione e di allevamento che pone in risalto la tutela dell'ambiente, la salute dei consumatori e il benessere animale ed e' svolta da soggetti che, ai sensi della legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l'agricoltura biologica) ed in conformita' alle disposizioni legislative comunitarie e nazionali, producono, trasformano e commercializzano i prodotti biologici.

    2. La...

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