LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 38 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore civico) e alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 7 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'art. 5 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) 1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2007 le parole: 'messo a disposizione dal Consiglio regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'messo a disposizione dalla Giunta regionale'.

Art. 2

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 9/2007

  1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2007, le parole: 'ha sede presso il Consiglio regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'ha sede presso la Giunta regionale'.

    Art. 3

    Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 9/2007

  2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2007, e' aggiunto il seguente:

    '1-bis. In via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell'art. 2.'.

    Art. 4

    Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico) 1. Il titolo della legge regionale n. 17/1986 e' sostituito dal seguente: 'Istituzione del Difensore Civico'.

  3. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 17/1986, le parole: 'istituito dall'art. 14 dello Statuto' sono sostituite dalle seguenti: 'istituito dell'art. 72 dello Statuto'.

  4. L'art. 7-bis della legge regionale n. 17/1986, inserito dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e modificato dal comma 4 dell'art. 55 della legge regionale 9 aprile 2009, n.6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani), e' abrogato.

  5. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 17/1986, le parole: 'Una parte specifica della relazione e' dedicata all'attivita' svolta dal Difensore Civico in qualita' di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'art. 7-bis', sono abrogate.

    Art. 5

    Modifiche alla legge regionale n. 6/2009

  6. Il comma 3 dell'art. 55 della legge regionale n. 6/2009, e' abrogato.

    Art. 6

    Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini...

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