LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 39 - Norme per la valorizzazione della geodiversita', dei geositi e delle aree carsiche in Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 7 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali e nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e statali in materia:

  1. riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversita' del territorio regionale e dei geositi ad essa collegati;

  2. riconosce il valore strategico ed il pubblico interesse alla tutela degli acquiferi carsici;

  3. riconosce la specificita' delle aree carsiche, in considerazione dell'elevato valore ambientale, idrogeologico, estetico-culturale, paleontologico e paletnologico;

  4. riconosce la funzione scientifica, culturale, nonche' di rappresentanza e coordinamento della Delegazione speleologica ligure, in seguito denominata DSL, associazione federativa dei Gruppi speleologici liguri e rappresentanza regionale della Societa' speleologica italiana;

  5. promuove la conoscenza, la fruizione sostenibile e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle aree carsiche e delle grotte.

    1. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), la Regione favorisce e sostiene nell'ambito dell'attivita' speleologica:

  6. l'organizzazione delle attivita' di esplorazione, studio, ricerca e tutela delle grotte e delle aree carsiche;

  7. la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito dei gruppi appartenenti alla DSL.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono per:

  8. geodiversita': la varieta' o la specificita' del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico e pedologico;

  9. geositi: qualsiasi localita', area o territorio, sia superficiale sia sotterraneo, caratterizzato da un particolare interesse geologico-geomorfologico, idrogeologico, pedologico e speleologico;

  10. aree carsiche: le zone, di norma caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili, in cui si riscontrino evidenze geomorfologiche di genesi carsica sia superficiali sia sotterranee o che, comunque, presentino un collegamento fisico o idrogeologico con fenomeni carsici sotterranei;

  11. grotte: le cavita' sotterranee di origine naturale di sviluppo lineare superiore ai 5 metri o inferiore, se di particolare interesse scientifico o storico-archeologico;

  12. acquiferi carsici: i serbatoi idrici sotterranei dotati di permeabilita' per fessurazione, fratturazione e carsismo, tipici delle rocce fessurate e carsificate, che contengono, di norma, pochi vuoti;

  13. area di ricarica di un acquifero carsico: l'area che raccoglie le acque di precipitazione e ruscellamento anche provenienti da territori limitrofi non carsici, al cui interno si distinguono:

    1. aree di infiltrazione diffusa: porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce carsificabili, coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;

    2. aree di infiltrazione concentrata: porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce carsificabili denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalita' di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;

  14. area sorgiva: l'area interessata dalla presenza di sorgenti carsiche perenni o temporanee.

    Art. 3

    Catasto regionale delle grotte 1. La Regione istituisce e gestisce il catasto regionale delle grotte, costituito dall'elenco delle grotte del territorio regionale.

    Per ciascuna grotta sono indicati la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti nonche' ogni altra notizia utile.

    1. La gestione del catasto regionale delle grotte puo' essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, alla DSL, che garantisce la conformita' ed il coordinamento con il catasto speleologico nazionale della Societa' speleologica italiana. La convenzione prevede le modalita' di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque, nonche' le connesse attivita' scientifiche e divulgative.

      Art. 4

      Catasto regionale dei geositi 1. Al fine di valorizzare i geositi presenti sul territorio regionale la Regione istituisce e gestisce il catasto regionale dei geositi.

    2. La Giunta regionale approva criteri e linee guida ai fini dell'individuazione e della perimetrazione dei geositi. Per ciascun geosito sono indicate l'individuazione...

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