DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 19 - Regolamento regionale recante: «Nuovo regolamento regionale di cassa economale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 10 dicembre 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visti i regolamenti regionali 20 settembre 2000, n. 7/R, 22 aprile 2002, n. 2/R e 21 aprile 2008, n. 5/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-12729 del 7 dicembre 2009;

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Nuovo regolamento regionale di cassa economale'.

Art. 1

Servizio di cassa economale 1. Il servizio di cassa economale e' disposto ai fini della gestione del fondo economale di cui all'art. 30 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 (Regolamento regionale di contabilita' (art. 4 legge regionale n. 7/2001)).

  1. Con il servizio di cassa economale si provvede al pagamento delle spese necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'ente a fronte del manifestarsi di situazioni urgenti ed indifferibili, qualora non sia possibile esperire le normali procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti, lavori, forniture e servizi.

  2. Al pagamento delle spese economali si procede nell'ambito delle tipologie di spesa indicate nel presente regolamento, secondo i limiti e con le modalita' dallo stesso individuate.

    Art. 2

    Casse economali 1. Il servizio di cassa economale viene svolto dalla cassa economale centrale e, per particolari esigenze organizzative, da casse economali decentrate istituite presso singole strutture regionali.

  3. La cassa economale centrale opera presso la Direzione Risorse umane e Patrimonio e nell'ambito delle competenze funzionali del Settore Economato, Cassa economale e Beni mobili.

  4. Casse economali decentrate operano presso:

    1. sede distaccata di Roma della Presidenza della Giunta regionale;

    2. sede distaccata di Bruxelles della Presidenza della Giunta regionale;

    3. struttura di cooperazione del Segretariato Tecnico Congiunto di Mentone (Francia), per il Programma comunitario Interreg Italia Francia;

    4. Museo regionale di Scienze naturali.

  5. Le casse economali periferiche sono istituite e revocate con provvedimento della Giunta regionale.

    Art. 3

    Affidamento della cassa economale 1. La gestione delle cassa economali di cui all'art. 2 e' affidata ai rispettivi responsabili di settore.

  6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' individuare dipendenti regionali e, nel caso di assenza ovvero impedimento di questi, eventuali loro sostituti titolari delle medesime funzioni, cui affidare la gestione delle casse economali.

    Art. 4

    Responsabilita' 1. Gli affidatari delle casse economali sono personalmente responsabili delle somme ricevute sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico, nonche' della regolarita' dei pagamenti eseguiti.

  7. Gli affidatari sono tenuti a verificare la conformita' dell'ordine e della procedura di pagamento con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

    Art. 5

    Determinazione dell'ammontare dei fondi economali 1. L'ammontare dei fondi economali, ai sensi del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18, e' determinato annualmente con apposita deliberazione della Giunta regionale predisposta dal Settore Ragioneria, in accordo con i responsabili dei settori interessati.

    Art. 6

    Deposito dei fondi economati 1. I fondi delle casse economali sono depositati in appositi conti correnti bancari fruttiferi presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, intestati a 'Fondo Economale Regione Piemonte', con l'indicazione del servizio presso cui opera la cassa.

  8. Per le casse economali periferiche estere, nel caso non sia presente una filiale dell'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, il fondo viene versato, in via preferenziale, presso una banca facente parte del medesimo gruppo bancario.

    Art. 7

    Scritture contabili 1. Il tesoriere registra cronologicamente tutti i movimenti effettuati sul giornale di cassa.

  9. I responsabili delle casse economali annotano le anticipazioni ed i rientri sul registro dei sospesi di cassa.

    Art. 8

    Vigilanza sulle casse economati 1. Il Settore Ragioneria provvede alla vigilanza sulle casse economali, tramite ispezioni e verifiche di cassa.

  10. Le ispezioni ordinarie sono effettuate almeno annualmente ed in caso di sostituzione del responsabile della cassa economale.

  11. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente.

  12. A conclusione dell'ispezione viene redatto un apposito verbale sottoscritto dalle parti.

    Art. 9

    Compiti 1. Tramite la cassa economale centrale le strutture organizzative regionali ed i componenti della Giunta regionale possono, nei limiti e con le modalita' di cui ai successivi articoli, far fronte al pagamento delle seguenti tipologie di spesa:

    1. ufficio e funzionamento;

    2. rappresentanza;

    3. anticipazioni di cassa.

      Art. 10

      Spese d'ufficio e di funzionamento 1. In via meramente esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese d'ufficio e di funzionamento di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) quelle riguardanti:

    4. acquisti di stampati, modulistica, materiale di cancelleria ed altri articoli similari per ufficio, la cui necessita' non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;

    5. forniture destinate al personale avente diritto a divise, capi di vestiario;

    6. noleggio di automezzi, acquisto di documenti di viaggio su mezzi pubblici di linea, manutenzione, riparazione, ad esclusione dei danni derivanti da sinistro, assicurazione obbligatoria degli automezzi...

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