N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 7051 del 2009, proposto da: Giovanni Antonio Fiore,

Valeria Merche, Gerardo Proia, Marilena Grifo', Alessandro Pinna,

Paolo Malerba, Filomena Borino, Francesco Mastromarini, Antonella De Prezzo, Valentina Guidella, Debora Donzella, Natascia Gino Grillo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Attilio Regolo, 12/D, presso lo studio dell'avv. Lucio Stile;

Contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' contro gli Uffici scolastici provinciali di Sondrio,

Foggia, Oristano, Cagliari, Frosinone, Massa, Siracusa, Gorizia,

Sassari, Bergamo, Brindisi, Milano, Napoli, Modena, Brindisi, Reggio Emilia, Imperia, Caltanissetta, Savona, Gorizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - domiciliano per legge; per l'esecuzione della sentenza del Tar Lazio, sez. III-bis n. 10809 in data 27 novembre 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2010 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

  1. - Premettono i ricorrenti di essere docenti gia' iscritti nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett.

    c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

    Premettono altresi' di avere maturato l'interesse a inserirsi in un graduatoria provinciale diversa da quella di attuale iscrizione per le ragioni di seguito esemplificate non in via esaustiva:

    assistere i congiunti affetti da grave malattia residenti in provincia diversa da quella di attuale iscrizione in graduatoria;

    necessita' di ricongiungimento con il coniuge trasferito, per ragioni di lavoro, in provincia diversa da quella di attuale iscrizione in graduatoria; opportunita' di collocazione in una graduatoria provinciale che, non essendo satura, offre maggiore possibilita' occupazionali.

    1.1. - Sennonche' la nota prot. n. 5485 del Direttore generale per il personale della scuola del Ministero della pubblica istruzione in data 19 marzo 2007, al punto 1), aveva disposto che nel biennio 2009/2011 si sarebbe potuto solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce.

    Lo stesso Direttore generale, con decreto del 16 marzo 2007 considerava, in premessa, che 'ai sensi dell'art. 1, comma 607 della citata lega e n. 296/2006, [...] dall'a.s. 2009/2010 e' consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce'.

    1.2.- Con ricorso R.G. n. 4629/2007, i ricorrenti chiedevano l'annullamento dei precitati provvedimenti amministrativi e la Sezione, con sentenza n. 10809/2008 in data 27 novembre 2008 accoglieva il ricorso precisando, in motivazione, che 'la riconfigurazione delle graduatorie provinciali in permanenti a esaurimento, non implica l'immobilita' e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica' e di conseguenza 'non sono dunque ipotizzabili di mobilita', anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie'.

    Avverso la sentenza il Ministero soccombente proponeva appello al Consiglio di Stato, chiedendone, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia.

    Con ordinanza n. 1525/2009 in data 25 marzo 2009, il Giudice d'appello, '[...], ritenute, allo stato, condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata', respingeva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 10809/2008.

    1.3.- I ricorrenti, successivamente alla notifica della sentenza n. 10809/2008, diffidavano gli Uffici scolastici della Provincia d'interesse a disporne l'esecuzione mediante il trasferimento 'a pettine' dalla corrispondente fascia delle graduatorie di attuale iscrizione, avvertendo, in mancanza, che avrebbero presentato ricorso per l'esecuzione e/o per l'ottemperanza di detta sentenza, salvo il risarcimento del danno che sarebbe stato chiesto in conseguenza dell'illegittima omissione di atti dovuti.

    Ma gli Uffici scolastici intimati non davano esecuzione alla sentenza, dal momento che, pubblicando le rispettive graduatorie a esaurimento per gli anni scolastici 2009-2011, non veniva disposta l'inclusione 'a pettine' dei ricorrenti che avevano chiesto il trasferimento ad altra provincia, a eccezione del ricorrente Giovanni Antonio Fiore, inserito nella graduatoria richiesta ma con riserva, e cioe' con modalita' che - ad avviso del ricorrente medesimo - rende inefficace l'inserimento ai fini delle supplenze annuali e delle assunzioni in ruolo tratte da tali graduatorie.

    1.4. - In tale situazione, i ricorrenti hanno adito la Sezione per ottenere - ai sensi del quinto comma dell'art. 33 della legge n.

    1034/1971, nel testo aggiunto dall'art. 10 della legge n. 205/2000 l'esecuzione della predetta sentenza non sospesa dal Consiglio di Stato.

    1.5. - Nelle more del presente giudizio di esecuzione e' stato emanato il d.1. 25 settembre 2009, n. 134, contenente 'Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010', all'art. 1 di detto decreto-legge e' stato aggiunto - in sede di conversione disposta con legge 24 novembre 2009, n. 167 - il comma 4-ter.

    Con tale norma (inde: comma 4-ter) e' stato disposto che la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.

    La norma ha altresi' disposto che il prossimo aggiornamento delle graduatorie, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, dovra' essere improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria.

    1.6. - Della riferita nuova disciplina legislativa, i ricorrenti, con memoria in data 25 novembre 2009, hanno proposto una 'interpretazione costituzionalmente orientata', sulla base degli assunti argomentativi che seguono:

    il comma 4-ter ha inteso fornire un'interpretazione autentica della lettera c) del comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ma tale norma - come evidenziato dalla Sezione con la sentenza n.

    10809/2008 - deve essere intesa come volonta' del legislatore di non alimentare il c.d. precariato scolastico, definendo le graduatorie 'ad esaurimento' proprio perche' a decorrere dal 2007 non sarebbe stato piu' consentito in genere l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in molo dei gia' inseriti, per i quali e' stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato (cfr. relazione Commissione Senato);

    la considerazione esegetica contenuta nella sentenza n.

    10809/2008, secondo cui nella norma in questione non sono ravvisabili 'conseguenze limitative per i scotti interni al sistemi delle graduatorie provinciali per i quali non soro dunque ipotizzabili preclusioni di mobilita', anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie', troverebbe conferma nel dato testuale della stessa legge n. 296/2006, allorche' nel comma 607 del medesimo art.

    1, e' stato riconfermato l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994;

    la possibilita' per i docenti che intendono trasferire la propria posizione in altra graduatoria provinciale senza subire alcuna penalizzazione (recte: inserimento'a pettine' anziche' 'in coda'), sarebbe stata elevata a principio informatore della disciplina dell'aggiornamento delle graduatorie in questione proprio dal comma 4-ter che, nell'interpretare la lett. c) del comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ha statuito che l'integrazione e l'aggiornamento, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, devono essere improntate al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria;

    una diversa interpretazione del comma 4-ter condurrebbe al risultato aberrante di produrre una sospensione biennale (valida cioe' soltanto per il biennio 2009-2011) del principio di legalita' nella disciplina dei trasferimenti, compiuta al solo scopo di vanificare gli effetti di piu' pronunce giurisdizionali (la sentenza n. 10809/2008 e le molteplici ordinanze in tema di inserimento a pettine nelle graduatorie aggiuntive), determinando una sorta di barriera alla mobilita' territoriale che colpirebbe solo i ricorrenti che agiscono per far valere i propri diritti in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio 2009-2011, atteso che detta barriera e' destinata poi...

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