Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 giugno 2006 (della Regione Toscana) Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Norme tecniche in materia ambientale - Potere del Ministro dell'ambiente di modificarle e integrarle con propri regolamenti - Ricorso della Re...

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del Presidente pro-tempore, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 379 del 29 maggio 2006, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura regionale e dall'avv. Fabio Lorenzoni del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", attuativo della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96/2006, con particolare riferimento agli articoli:

3, comma 4; 6, comma 6; 17; 7, commi 3 e 8; 10, commi 3 e 5; 25, comma 1, lettera a); 35, comma 1, lettera b); 42, commi 1 e 3; 25, comma 1, lettera b); 51 comma 3; 57, commi 4 e 6; 58, comma 3, lettere a) e d); 61, comma 1, lettere d) ed e); 63; 64; 65; 75, comma 5; 77, comma 5; 87, comma 1; 91, commi 2 e 6; 113, comma 1; 114, comma 1; 116; 148, comma 5; 146, comma 6; 154; 155; 159, comma 2; 160, comma 2, lettera f); 160, comma 2, lettera g); 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11; 183, comma 1, lettere f) e q); 185, comma 1; 186; 189, commi 1 e 3; 195, comma 1, lettera f), comma 2, lettere b), e), l), m), s); 196, comma 1, lettera d); 199, commi 9 e 10; 201, comma 6; 203, comma 2, lettera c); 202, comma 1; 208, comma 19; 212, commi 2 e 3; 214, commi 2 e 3; 215, commi 1, 3 e 4; 216, commi 1, 3 e 4; 238, commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10; 242, commi 2, 3, 4, 5, 7; 240, comma 1, lettera b); 252, commi 3 e 4, per contrasto con gli artt. 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, per i profili di seguito indicati.

Con d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", il Governo ha dato attuazione alla legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione".

Il Governo ha elaborato un testo unico comprendente tutte le norme in materia ambientale, e cioe': le norme concernenti gli aspetti della valutazione degli effetti sull'ambiente di piani o programmi (VAS), di progetti od opere (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) [parte seconda]; le norme in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche [parte terza]; le norme in materia di rifiuti e bonifiche [parte quarta]; le norme in materia di tutela dell'aria [parte quinta]; ed infine, le norme in materia di tutela risarcitoria per il danno all'ambiente [parte sesta].

Restano escluse da detto testo unico la gestione delle aree protette nonche' la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle specie protette di flora e fauna (cfr. c.d. Direttiva Habitat, 92/43/CEE, attuata in Italia con d.P.R. n. 357/1997, non abrogato dal testo unico in esame), le quali continuano ad essere disciplinate dalle specifiche normative di riferimento.

Detto decreto non si e' tuttavia limitato a coordinare e/o riordinare la normativa dei diversi settori su menzionati, ma e' intervenuto con una disciplina del tutto innovativa.

D'altra parte, la materia disciplinata con il decreto in parola involge profili sicuramente attinenti la tutela dell'ambiente, ma anche materie soggette alla competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni, quali la materia del governo del territorio, la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, l'agricoltura, lo sviluppo economico.

A tale proposito la Corte costituzionale, alla luce del rinnovato dato costituzionale ad opera della riforma del Titolo V della Costituzione con legge cost. n. 3/2001, ha chiarito che la materia della tutela dell'ambiente coinvolge profili aventi un'incidenza su una pluralita' di interessi e di oggetti, che non ricadono solo nell'esclusiva competenza statale, ma attengono anche a molteplici ambiti di competenza regionale; la materia dell' ambiente, "piu' che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e non derogabili da queste, cio' non esclude affatto la possibilita' che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potesta' concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalita' di tutela ambientale" (cfr. Corte cost., sent. n. 307/2003 punto 5 del Considerato in diritto; nello stesso senso anche sent. nn. 407/2002; 222/2003; 62/2005 e 232/2005).

Pertanto l'intervento del legislatore statale in materia di ambiente deve svolgersi nel rispetto delle prerogative delle regioni costituzionalmente garantite, assicurando alle stesse un ruolo primario anche in considerazione del delicato intreccio tra diverse materie, di competenza statale e regionale.

Il decreto in esame non sembra, invece, raccordarsi con il nuovo quadro costituzionale e, sotto molti aspetti, le competenze regionali risultano compresse (anche rispetto al quadro normativo di riferimento antecedente la riforma del Titolo V, ed in particolare al riparto di funzioni delineato dal d.lgs. n. 112/1998); inoltre il decreto, sotto molti profili appare in contrasto con la stessa normativa comunitaria in materia di ambiente; tutto cio' in violazione quindi degli artt. 11, 76, 117, 118 e 119 Cost. ed in generale dei principi costituzionali di sussidiarieta', adeguatezza e di leale collaborazione.

A) La parte prima contiene disposizioni generali; la parte seconda disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Con riferimento a tali due parti si contestano i seguenti articoli:

A.1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del principio di leale cooperazione.

La norma in esame prevede che, per le modifiche e le integrazioni delle norme tecniche in materia ambientale, provveda il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio attraverso l'adozione di uno o piu' regolamenti ministeriali, ai sensi della legge n. 400/1998.

Non puo' negarsi che tali norme tecniche, costituendo i nuovi parametri di riferimento per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, sono destinate ad incidere in maniera rilevante anche sullo svolgimento di altre funzioni, attinenti al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riservate alla potesta' concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.

Come gia' sopra rilevato, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, l'intervento del legislatore statale in materia di ambiente deve svolgersi nel rispetto delle prerogative delle regioni costituzionalmente garantite, assicurando alle stesse un ruolo primario, anche in considerazione del delicato intreccio tra diverse materie, di competenza statale e regionale.

Trattandosi quindi della disciplina di aspetti che incidono sotto molteplici profili con l'esercizio di funzioni attribuite alle regioni, l'intervento statale, a maggior ragione attraverso atti amministrativi quali sono i regolamenti, e' ammissibile soltanto nei termini e alle condizioni stabilite dalla Corte costituzionale gia' con la sentenza n. 303/2003 (poi successivamente ribadite, tra le altre, con le sentenze n. 6/2004 e 383/2005), e cioe' prevedendo adeguati meccanismi concertativi con le regioni.

In particolare con la sentenza n. 383/2005 la Corte costituzionale ha sottolineato che l'esercizio da parte "dello Stato di un delicato potere amministrativo, per di piu' connesso con una molteplicita' di altre funzioni regionali, quanto meno in tema di tutela della salute e di governo del territorio, deve essere accompagnato dalla previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e le regioni e le province autonome direttamente interessate. (...) La sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di conferenza unificata".

Nella stessa pronuncia la Corte costituzionale precisa che "nell'attuale situazione, infatti, come questa Corte ha piu' volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimita' costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarieta'" di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese "in senso forte", ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volonta' della regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non puo' strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale".

Infine, con la sentenza n. 62/2005, la Corte costituzionale ha precisato che, pur nell'esercizio di funzioni in materia di tutela ambientale, di competenza esclusiva statale, "quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT