Ordinanza emessa il 3 febbraio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 giugno 2006) dal tribunale di Latina nel procedimento penale a carico di Zerbin Luigi Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Lettura dei verbali delle dichiarazioni gia' rese nel medesimo dibattimento - Preclusione - Dis...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letti gli atti del proc. n. 2519/02 R.G. Trib. nei confronti di Luigi Zerbin, nato il 1° gennaio 1954 ad Aprilia ed ivi residente in via Sicilia n. 30, imputato dei reati previsti dagli articoli:

A) 476 e 482 c.p.;

B) 640 c.p.;

C) 646 c.p.; come da allegata imputazione del pubblico ministero che si intende integralmente richiamata.

P r e m e s s o

  1. - All'udienza odierna il tribunale, composto da altro magistrato in sostituzione di quello che aveva proceduto all'istruzione dibattimentale, procedeva a rinnovare il giudizio ai sensi dell'art. 525 c.p.p. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento le parti formulavano le loro richieste ai sensi dell'art. 493 c.p.p. Il pubblico ministero non chiedeva il nuovo esame dei testimoni da lui indicati e gia' ascoltati (ossia Dario Gavazzi e Massimiliano Gavazzi) e si limitava a chiedere l'acquisizione dei documenti gia' prodotti nelle precedenti udienze e la lettura delle dichiarazioni gia' rese dai testimoni escussi. Il difensore della parte civile chiedeva il nuovo esame dei testimoni per i quali aveva depositato la lista ai sensi dell'art. 468 c.p.p., inclusi quelli gia' ascoltati (ossia Raffaele Di Rocco e Loredana Savioli), ed il controesame dei testimoni indicati nella lista del pubblico ministero. Il difensore dell'imputato chiedeva il controesame dei testimoni indicati dal pubblico ministero e dalla parte civile.

  2. - Il tribunale ritiene che per istruire il processo sia sufficiente acquisire i documenti prodotti e le dichiarazioni dei testimoni gia' escussi nel corso del giudizio. In base alla giurisprudenza della corte di cassazione e' possibile procedere direttamente alla lettura delle dichiarazioni rese in giudizio da persona gia' escussa solo se l'esame di detta persona non abbia luogo (cfr. Cass., sez. un. pen., sent. n. 2 del 15 gennaio 1999, dep. 17 febbraio 1999, imp. Iannaso). Tra i motivi per i quali l'esame non puo' avere luogo rientra senza dubbio la mancata richiesta di escussione della parte che ha depositato la lista prevista dall'art. 468 c.p.p. e che e' l'unica parte che puo' chiedere l'esame ai sensi dell'art. 493, comma 1 c.p.p. Le altre patti, infatti, potrebbero chiedere l'esame diretto di testimoni per i quali non hanno presentato la lista ai sensi dell'art. 468 c.p.p. solo qualora indicassero e dimostrassero le ragioni per le quali non hanno potuto presentare tempestivamente tale lista. All'udienza odierna la parte civile e la difesa dell'imputato hanno chiesto il "controesame" dei testimoni del pubblico ministero gia' esaminati. Il c.d. "controesame", tuttavia, presuppone - ai sensi dell'at. 498, comma 2 c.p.p., che sia stato ammesso l'esame diretto del testimone ai sensi degli...

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