Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del solo dispositivo - Eccepita inammissibilita' della questione - Mera irregolarita' non comportante menomazioni del diritto di difesa, peralt...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e 545, comma quarto, del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 27 aprile 2004 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Banco di Sicilia s.p.a. e Bellomo Pietro, iscritta al n. 838 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di costituzione del Banco di Sicilia s.p.a., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi l'avv. Paolo Tosi per il Banco di Sicilia s.p.a. e l'avv. dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di due processi riuniti, promossi ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile dal Banco di Sicilia s.p.a. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo con cui era stato condannato a pagare al proprio ex dipendente P. B. la somma di lire 56.006.676, pari ai quattro quinti del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle altre spettanze di fine rapporto da questi maturate e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposto a corrispondere la somma di lire 638.888.496 da lui illecitamente sottratta alla banca nello svolgimento delle mansioni alle quali era adibito, ovvero quella diversa risultante dalla compensazione c.d. "atecnica" oppure, ai sensi dell'art. 1243 del codice civile, fino a concorrenza delle somme dovute al P.B. a titolo di TFR e per altre spettanze di fine rapporto, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 27 aprile 2004, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, per contrasto con l'art. 3, comma primo, e con l'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o d'impiego.

    1.1. - Il giudice a quo riferisce che l'opposto, costituitosi in giudizio, ha obiettato che il credito vantato dal Banco di Sicilia s.p.a., per la sua natura extracontrattuale, non sarebbe opponibile in compensazione c.d. atecnica oltre i limiti del quinto e, in subordine, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 1246, comma primo, numero 3, cod. civ. e dell'art. 545, commi terzo, quarto e quinto, cod. proc. civ., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente che la compensazione ed il pignoramento di quanto dovuto a titolo di stipendio, salario e altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, operi nei limiti ivi previsti anche in relazione a crediti vantati dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro o di impiego.

    1.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente, premesso che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione l'azione per il risarcimento dei danni causati dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi quelli derivanti da una condotta di appropriazione indebita) ha natura contrattuale in conseguenza della violazione del dovere di diligenza imposto dall'art. 2104 cod. civ., osserva che, sempre in base ad un orientamento consolidato della Suprema corte, l'operazione che il datore di lavoro compie detraendo dalla retribuzione l'importo corrispondente ad un proprio credito verso il lavoratore nascente dal medesimo rapporto, non integrerebbe una vera e propria compensazione - la quale presuppone l'autonomia dei rapporti da cui originano i contrapposti crediti - ma un mero conguaglio dare-avere, in quanto tale non soggetto alle...

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