Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' amministrativa e contabile - Azione di risarcimento del danno derivante da responsabilita' amministrativa - Termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla data del fatto dannoso - Applicabilita', secondo il , anche nell'ipotesi di illecito perman...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso con ordinanza dell'11 novembre 2005 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, nel giudizio di responsabilita' amministrativa promosso dal p.m. contro Bolognari Mario ed altri, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 giugno 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza dell'11 novembre 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che nel giudizio a quo il p.m. ha chiesto la condanna del sindaco, di alcuni amministratori e del segretario generale del comune di Taormina al risarcimento del danno cagionato a detto ente in virtu' della stipula di contratti di assicurazione per i danni da responsabilita' amministrativa e contabile degli amministratori e funzionari del medesimo, danno consistente nelle somme pagate a titolo di premio per le relative polizze;

che, secondo il rimettente, in virtu' di un orientamento giurisprudenziale assunto come "diritto vivente", l'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, nella parte in cui stabilisce che "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso", deve essere interpretato nel senso che, in ipotesi di illecite erogazioni periodiche di somme di denaro, la prescrizione non decorre dal pagamento dei singoli ratei, bensi' dalla data dell'atto di autorizzazione del contratto, salvo che non si tratti di fattispecie complessa, a...

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