Giudizio su conflitto di attribuzioni tra Enti. Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici previsti dalla legge n. 443 del 2001 - Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica relativa al primo programma delle opere strategiche - ??Asse viario Marche, Umbria e quadrilatero di penetrazion...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica relativa al primo programma delle opere strategiche "Asse viario Marche, Umbria e quadrilatero di penetrazione interna" del 31 ottobre 2002, n. 93, promosso con ricorso della Regione Marche notificato il 27 marzo 2003, depositato in cancelleria il 3 aprile 2003 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Udito l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 marzo 2003 e depositato il successivo 3 aprile, la Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in relazione alla deliberazione del Comitato medesimo n. 93 del 31 ottobre 2002, relativa al "Il programma delle opere strategiche. Asse viario Marche, Umbria e quadrilatero di penetrazione interna", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 febbraio 2003;

che la ricorrente denuncia la lesione delle proprie competenze garantite dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

che tale lesione, in particolare, discenderebbe, a giudizio della Regione Marche, anzitutto dal fatto che l'ordine del giorno della seduta del CIPE concernente la approvazione del programma delle opere strategiche non sarebbe stato modificato secondo le richieste della ricorrente e che tale seduta, nel corso della quale il CIPE ha poi approvato il progetto relativo al suddetto programma, si sarebbe svolta senza la partecipazione del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche;

che, inoltre, la deliberazione sarebbe stata adottata in contrasto con le previsioni specifiche dell'intesa stipulata tra Governo e Regione Marche in data 24 ottobre 2002, in quanto farebbe riferimento a istituti della programmazione territoriale non previsti dall'intesa stessa, individuando altresi' strumenti di finanziamento...

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