Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta della parti - Omessa previsione - Mancata indicazione nell'ordinanza di remissione delle norme censurate e dei parametri costituzionali - Omessa descrizione della fattispecie - Difetto di mo...

LA CORTE COSTITUZIONALE

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale, promosso con ordinanza del 12 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Savigliano nel procedimento penale a carico di A. V., iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 giugno 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il Giudice di pace di Savigliano, con ordinanza del 12 dicembre 2005, limitandosi a rilevare che il giudizio a quo "non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, ritenuta non manifestamente infondata", solleva questione di legittimita' costituzionale;

che solo dal verbale di udienza, in calce al quale l'ordinanza e' stata redatta, risulta che, nell'ambito di un procedimento penale a carico di A. V., il difensore dell'imputato ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso all'applicazione della pena su richiesta delle parti anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 186 del codice della strada, che consentirebbe all'imputato di avvalersi davanti al Tribunale monocratico dei benefici di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, per violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, con atto del 14 marzo 2006, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilita' della questione per mancata indicazione delle norme costituzionali asseritamente violate e per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza, affermata "del tutto apoditticamente e nemmeno implicitamente", e sulla non manifesta infondatezza;

che, peraltro, con riguardo al merito della questione, la difesa dello Stato sostiene che...

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