Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Telecomunicazioni - Legge della Regione Veneto - Installazioni di stazioni radio per telefonia cellulare - Previsione, in aggiunta all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di un ulteriore titolo abilitativo per fini edilizi - Lamentata violaz...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia edilizia residenziale pubblica, viabilita', mobilita', urbanistica ed edilizia), promosso con ordinanza del 28 settembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sul ricorso proposto dalla Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM) contro il Comune di Sanguinetto e la Regione Veneto, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti l'atto di costituzione della Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM), nonche' l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Giuseppe De Vergottini per la Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM) e Mario Bertolissi per la Regione Veneto;

Ritenuto che con ordinanza del 28 settembre 2005 il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilita', mobilita', urbanistica ed edilizia), per violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione;

che tale questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM) nei confronti del comune di Sanguinetto e della Regione Veneto per l'annullamento, tra l'altro, del diniego opposto dal predetto comune all'installazione da parte della ricorrente della stazione radio base, presso la centrale per le telecomunicazioni di proprieta' della stessa ricorrente, a causa della mancanza del permesso di costruire richiesto dalla norma impugnata;

che tale norma prevede, infatti, che per l'autorizzazione all'installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile, il richiedente debba ottenere sia...

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