Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione in via amministrativa dal territorio dello Stato - Giudizio di opposizione - Immediata esecutivita' del decreto, ancorche' sottoposto ad impugnativa - Sospensione da parte del Giudice di pace - Omessa previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa e del prin...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 16 aprile 2005 e del 18 luglio 2005 dai Giudici di pace di Milano e di Catanzaro, iscritte ai nn. 354 e 526 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 e n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 giugno 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Giudice di pace di Milano, nel corso di un procedimento avente ad oggetto la opposizione al decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino extracomunitario, con ordinanza del 16 aprile 2005, ha sollevato, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede che il provvedimento prefettizio di espulsione e' immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a impugnativa da parte dell'interessato;

che il rimettente, in punto di rilevanza, evidenzia che, non avendo lo straniero ricorrente presenziato all'udienza fissata per la comparizione delle parti, la sua assenza e' "presumibilmente determinata dalla gia' avvenuta esecuzione dell'espulsione o dal timore di incorrere nella sanzione penale prevista dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998";

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che la disciplina relativa al decreto di espulsione nel prevedere, da un lato, l'immediata esecutivita' del citato decreto, al quale puo' seguire l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato e, dall'altro, il termine fino ad ottanta giorni per la decisione sull'opposizione avverso di...

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