Legge regionale n. 79/1982, Art. 25. Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Approvazione modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 16 del 19 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dal comma 119 dell'Art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere dei finanziamenti alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative a livello regionale, cosi' come individuate dall'Art. 16 della legge regionale n. 79/1982, per la realizzazione di iniziative di sostegno e supporto alle imprese cooperative;

Visto il decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres. e successive modifiche con il quale e' stato approvato il «regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo»;

Visto, in particolare, l'Art. 5, comma 2, lettera c) del regolamento predetto che prevede che la ripartizione del 25 per cento dell'importo complessivo avvenga .... in proporzione al fatturato complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale si ricava dal bilancio delle stesse depositato presso l'amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno eccedente alla domanda od al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo ...»;

Visto il comma 5 dell'Art. 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 che ha modificato l'Art. 7 della legge regionale n. 79/1982 sopprimendo l'obbligo in capo alle cooperative del deposito presso l'amministrazione regionale del bilancio di esercizio;

Considerato che e' in corso di predisposizione la riforma organica della normativa su la cooperazione;

Ritenuta nelle more dell'adozione della riforma ed alla luce della novella introdotta dalla citata legge regionale n. 13/2002, l'opportunita', per correntezza e celerita' amministrativa, di proporre l'ulteriore adozione di modifiche al testo regolamentare, nel rispetto della disposizione di cui all'Art. 25 della legge regionale n. 79/1982;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», ed in particolare l'Art. 30 che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e modalita' avvenga in forma di regolamento;

Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta...

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