Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del

12 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALI

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

  1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonche' degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo e' disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

  2. Il regolamento regionale individua per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1:

    1. i tipi di dati che i soggetti indicati possono trattare;

    2. i tipi di operazioni eseguibili su tali dati.

    Art. 2. Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del consiglio regionale

  3. Il trattamento dei dati...

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