Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna.
Principi e finalita'
76 del 6 giugno 2006)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
P r i n c i p i
-
La Regione Emilia-Romagna, nello spirito dell'Art. 45 della Costituzione e del proprio statuto, riconosce e promuove la funzione Sociale della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo per favorirne lo sviluppo nella societa' regionale.
Art. 2.
Finalita' e obiettivi
-
La Regione sostiene tramite azioni ed attivita' delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'Art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»):
-
la conoscenza dei principi e della prassi cooperativa e del patrimonio anche storico che essa rappresenta per la societa' regionale;
-
la diffusione, l'accrescimento della cultura cooperativa, e in particolare la ricerca, la formazione e la sperimentazione negli ambiti della cultura della responsabilita' sociale di impresa, della partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile, dell'impegno nello sviluppo locale, della sussidiarieta';
-
programmi internazionali di cooperazione e sviluppo;
-
programmi di formazione cooperativa per i soci delle cooperative e nella cultura sociale anche nell'ambito della formazione scolastica e universitaria;
-
la crescita della partecipazione, secondo le diverse forme previste nella legislazione nazionale, nelle imprese cooperative e alle imprese cooperative;
-
la promozione di impegni e azioni per le pari opportunita' nelle imprese e nel movimento cooperativo;
-
la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori, in particolare nell'ambito della cooperazione sociale, dei servizi sociali, culturali, ambientali; dell'aggregarsi di lavoro autonomo professionale; della soluzione di situazioni di crisi di imprese, della successione nella conduzione di impresa; per lo sviluppo di politiche attive del lavoro e la promozione di azioni di contrasto alle forme di precarieta', cosi' come previsto anche dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro);
-
la promozione di iniziative per la informazione, tutela e partecipazione di consumatori e utenti, anche in riferimento alla riconoscibilita' della formazione del prodotto e della sua qualita', della sostenibilita' ambientale e sicurezza del suo ciclo di vita, di valorizzazione delle biodiversita';
-
impegni di responsabilita' sociale del movimento e delle imprese cooperative nello sviluppo territoriale.
-
-
La Regione riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.
Capo II Rapporti istituzionali
Art. 3.
Consulta della cooperazione
-
Ai fini e per le attivita' indicate nella presente legge e fermo restando quanto previsto dallo statuto della regione Emilia-Romagna in ordine a partecipazione, informazione e consultazione dell'associazionismo, nonche' le funzioni dell'organo previsto all'Art. 59 dello statuto, e' istituita presso la presidenza della giunta regionale la consulta della cooperazione. Essa e' composta:
-
dal Presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede;
-
da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;
-
da tre membri esperti designati dalla giunta regionale.
-
-
Alle riunioni della consulta partecipano gli assessori regionali competenti per le materie in discussione.
-
I...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA