Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna.

Capo I
Principi e finalita'
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

76 del 6 giugno 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

P r i n c i p i

  1. La Regione Emilia-Romagna, nello spirito dell'Art. 45 della Costituzione e del proprio statuto, riconosce e promuove la funzione Sociale della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo per favorirne lo sviluppo nella societa' regionale.

    Art. 2.

    Finalita' e obiettivi

  2. La Regione sostiene tramite azioni ed attivita' delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'Art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»):

    1. la conoscenza dei principi e della prassi cooperativa e del patrimonio anche storico che essa rappresenta per la societa' regionale;

    2. la diffusione, l'accrescimento della cultura cooperativa, e in particolare la ricerca, la formazione e la sperimentazione negli ambiti della cultura della responsabilita' sociale di impresa, della partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile, dell'impegno nello sviluppo locale, della sussidiarieta';

    3. programmi internazionali di cooperazione e sviluppo;

    4. programmi di formazione cooperativa per i soci delle cooperative e nella cultura sociale anche nell'ambito della formazione scolastica e universitaria;

    5. la crescita della partecipazione, secondo le diverse forme previste nella legislazione nazionale, nelle imprese cooperative e alle imprese cooperative;

    6. la promozione di impegni e azioni per le pari opportunita' nelle imprese e nel movimento cooperativo;

    7. la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori, in particolare nell'ambito della cooperazione sociale, dei servizi sociali, culturali, ambientali; dell'aggregarsi di lavoro autonomo professionale; della soluzione di situazioni di crisi di imprese, della successione nella conduzione di impresa; per lo sviluppo di politiche attive del lavoro e la promozione di azioni di contrasto alle forme di precarieta', cosi' come previsto anche dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro);

    8. la promozione di iniziative per la informazione, tutela e partecipazione di consumatori e utenti, anche in riferimento alla riconoscibilita' della formazione del prodotto e della sua qualita', della sostenibilita' ambientale e sicurezza del suo ciclo di vita, di valorizzazione delle biodiversita';

    9. impegni di responsabilita' sociale del movimento e delle imprese cooperative nello sviluppo territoriale.

  3. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.

    Capo II Rapporti istituzionali

    Art. 3.

    Consulta della cooperazione

  4. Ai fini e per le attivita' indicate nella presente legge e fermo restando quanto previsto dallo statuto della regione Emilia-Romagna in ordine a partecipazione, informazione e consultazione dell'associazionismo, nonche' le funzioni dell'organo previsto all'Art. 59 dello statuto, e' istituita presso la presidenza della giunta regionale la consulta della cooperazione. Essa e' composta:

    1. dal Presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede;

    2. da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;

    3. da tre membri esperti designati dalla giunta regionale.

  5. Alle riunioni della consulta partecipano gli assessori regionali competenti per le materie in discussione.

  6. I...

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