Modifiche all'art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

76 del 6 giugno 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001

  1. Alla fine del comma 3 dell'Art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' inserito il seguente capoverso:

    ´L'assegnazione alle strutture speciali della giunta regionale o dell'assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'assemblea legislativa o della giunta avviene previa verifica di compatibilita' organizzativa.ª.

  2. Il comma 11 dell'Art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 e sostituito dal seguente:

    ´11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali e' mantenuto indisponibile nella dotazione...

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