LEGGE REGIONALE 16 settembre 2009, n. 21 - Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n, 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica di leggi regionali.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 18 settembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24/2008

  1. All'art. 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.

    157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE)) sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla rubrica dell'articolo le parole 'stagione venatoria, 2008-2009' sono sostituite dalle seguenti 'stagione venatoria 2009-2010';

    b) al comma 1 le parole 'stagione venatoria 2008-2009' sono sostituite dalle seguenti 'stagione venatoria 2009-2010';

    c) al comma 1 la tabella 1 e' sostituita dalla seguente:

    Parte di provvedimento in formato grafico

    d) il comma 2 e' abrogato.

    Art. 2

    Modifiche alle leggi regionali n. 26/1993 e n. 17/2004

  2. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 dell'art. 10 dopo le parole 'la consulta di cui all'art. 3, istituisce' sono inserite le seguenti 'esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali,';

    b) al comma 1 dell'art. 26 dopo le parole 'riconosciuti a livello' e' inserita la seguente 'regionale,';

    c) al comma 2 dell'art. 26 le parole 'appartenenti alle specie cacciabili' sono sostituite dalle seguenti 'senza limitazione di numero, appartenenti alle specie cacciabili, ivi compreso il colombo domestico di allevamento.';

    d) al comma 8 dell'art. 27 dopo le parole 'Istituto nazionale della fauna selvatica' sono inserite le seguenti 'o dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge,';

    e) alla lettera d) del comma 4 dell'art. 30 le parole 'a livello nazionale e' sono sostituite dalle seguenti 'a livello nazionale o';

    f) il comma 1-bis dell'art. 35 e' sostituito dal seguente:

    '1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, puo' disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e

    c), puo' esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio; cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformita' dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facolta', non gli e' consentito esercitare altra forma di caccia.';

    g) al comma 3 dell'art. 41 le parole 'Istituto nazionale della fauna selvatica; qualora l'istituto verifichi' sono sostituite dalle seguenti 'Istituto nazionale della fauna selvatica o dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge;

    qualora l'Istituto o l'Osservatorio verifichino';

    h) al comma 3 dell'art. 43 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti 'dal Consiglio regionale su proposta delle province';

    2) le parole 'e comunque' sono sostituite dalla seguente 'esclusivamente'.

  3. Al comma 7 dell'art. 1 della legge, regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale) le parole 'vietare o' sono soppresse.

    Art. 3

    Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quel lo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

    La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

    Milano, 16 settembre 2009

    FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/882 del 10 settembre 2009.

    Allegato Allegato SI RIPORTANO I TESTI RISULTANTI DALLE MODIFICHE APPORTATE

    Nuovo testo degli artt. 10, 26, 27, 30, 35, 41 e 43 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria' Art. 10.

    Stazioni ornitologiche 1. La Giunta regionale, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica, l'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'art. 9 e la consulta di cui all'art. 3, istituisce, esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali, stazioni ornitologiche allo scopo di sviluppare le attivita' per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente collegate.

  4. I settori e le relative attivita' sono i seguenti:

    a) nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;

    b) ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;

    c) etologia: studio sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;

    d) migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di censimenti sulle popolazioni svernanti;

    e) studi particolareggiati: sistematica, malattie, contaminazioni da metalli e da sostanze nocive, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.

  5. Nell'ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, esclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, una stazione principale per la raccolta dei dati relativi alle migrazioni ed alcuni punti di inanellamento, indicati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6.

    3-bis. Il Presidente della Giunta regionale puo' autorizzare associazioni, previo parere dell'INFS e dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, a realizzare impianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo altresi' la formazione didattica, culturale e informativa, nonche' la valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalita' stabilite dalle singole autorizzazioni che dovranno stabilirne la durata e le modalita' di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 della legge n. 157/1992.

  6. Le attivita' di studio e ricerca sono coordinate dall'osservatorio regionale, d'intesa con l'istituto nazionale della fauna selvatica.

    Art. 26.

    Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento 1. Acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello regionale, nazionale e internazionale, nonche' il toro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

    1-bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l'anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse.

  7. In attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 157/1992, oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attivita' venatoria di richiami di allevamento senza limitazione di numero, appartenenti alle specie cacciabili, ivi compreso il colombo domestico di allevamento.

  8. Con regolamento adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, e' disciplinato il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 7, comma 5, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi dell'art.

    35, comma 1, lettera b), l'utilizzazione di un numero massimo di dieci unita' per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unita'; per i cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da appostamento temporaneo e' consentito l'utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unita'. Tali limitazioni .numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a piu' cacciatori contemporaneamente. Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno.

  9. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se...

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