LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2009, n. 26 - Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 5 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Piemonte, in coerenza con i principi ed i dettati dell'Unione europea, nel rispetto della legislazione nazionale e dell'art. 5 dello Statuto, agevola le relazioni commerciali fra produttori del Sud del mondo e consumatori piemontesi, al fine di restituire dignita' ai produttori sostenendone la crescita economica e sociale.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione valorizza il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni del commercio equo e solidale operanti nel territorio regionale che, col sostegno dei consumatori, contribuiscono ad uno sviluppo sociale, economico e ambientale eticamente sostenibile, offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e salvaguardando i diritti dei lavoratori.

  2. La Regione promuove le condizioni affinche' con una maggiore conoscenza e diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale si affermi un modello di consumo socialmente responsabile.

    Art. 2

    Definizione di commercio equo e solidale 1. Per commercio equo e solidale si intende un partenariato commerciale con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo che prevede:

    1. il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;

    2. l'anticipazione al produttore, qualora richiesta, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;

    3. la tutela dei diritti dei lavoratori nelle condizioni di lavoro con riferimento alla salute, alla sicurezza ed alla retribuzione, senza discriminazioni di genere ne' ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;

    4. un rapporto continuativo fra produttore ed acquirente, garantito da accordi di lunga durata, che prevede a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento della qualita' dei prodotti, dei processi produttivi e delle condizioni di vita della comunita' locale;

    5. il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;

    6. la trasparenza della filiera, anche nei confronti dei terzi.

    Art. 3

    Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale e istituzione dell'elenco regionale 1. E' istituito, presso l'assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, di seguito denominato elenco...

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