LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 27 - Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 12 novembre 2009) ILCONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Piemonte, nell'ambito dei principi ed indirizzi della normativa nazionale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

  1. La Regione individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

  2. La presente legge disciplina la corretta convivenza tra le persone e i cani ai fini della salute pubblica, del benessere animale e della tutela dell'incolumita' delle persone.

    Art. 2

    Definizioni 1. Si definisce 'cane ad aggressivita' non controllata' il soggetto che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

  3. Si definisce 'detentore' il proprietario del cane o chi abbia accettato di occuparsene, responsabile della sua salute e del suo benessere.

  4. Si definisce 'addestratore cinofilo', ai sensi del disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili approvato con decreto del direttore generale del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 marzo 2005, il tecnico abilitato:

    1. ad educare i cani ed a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualita' naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilita';

    2. ad impartire insegnamenti aventi la finalita' di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacita' di apprendimento ed indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza;

    3. a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilita', equilibrio e docilita' dei cani medesimi.

  5. Si definisce 'valutatore cinofilo', ai sensi del disciplinare di cui al comma 3, l'esperto abilitato a valutare, attraverso test comportamentali, il controllo dell'affidabilita' e dell'equilibrio psichico dei cani.

    Art. 3

    Divieti 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, sono vietati su tutto il territorio regionale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:

    1. la recisione delle corde vocali;

    2. il taglio delle orecchie;

    3. il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la Federazione cinologica internazionale con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.

  6. Il divieto opera nei confronti dei cani randagi, liberi e di proprieta', fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.

  7. Le gravi condizioni di salute di cui al comma 2 sono attestate per iscritto dal veterinario che effettua l'operazione e copia di tale...

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