N. 173 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 2010

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla richiesta della difesa di Berlusconi Silvio di rinvio del processo in epigrafe ai sensi dell'art. 1, legge 7 aprile 2010, n. 51;

Sulla opposizione del pubblico ministero a tale richiesta e, in subordine, sulla eccezione di legittimita' costituzionale della predetta legge per violazione degli artt. 101 e 138 della Costituzione;

Sentiti le parti civili ed i difensori degli imputati;

Osserva Va premesso che la difesa di Berlusconi, dopo aver dedotto e documentato per l'udienza del 12 aprile 2010 un legittimo impedimento dell'imputato per essere impegnato in un viaggio di Stato, alla richiesta del Tribunale di indicazione di ulteriori date per il prosieguo del giudizio, ha formulato richiesta di rinvio al 21 luglio 2010, ai sensi della legge 7 aprile 2010, n. 51, producendo attestazione di impedimento continuativo del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale attestazione contiene soltanto un riferimento esemplificativo a plurime attivita' governative da svolgere nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2010 e il 21 luglio 2010.

Il Pubblico Ministero si e' opposto a tale richiesta di rinvio proponendo in via principale una lettura 'logica e sistematica' della legge n. 51/2010 che consenta al giudice di valutare l'assolutezza o meno dell'impossibilita' a comparire dedotta quale impedimento del Presidente del Consiglio, nel senso cioe' che la mera attestazione di un impegno continuativo e correlato all'esercizio delle funzioni descritte nella citata legge non precluderebbe al giudice l'accertamento della sussistenza in concreto dell'assoluto impedimento a comparire dell'imputato per il periodo indicato nell'attestazione di cui al comma 4 dell'art. 1, legge cit.

In subordine lo stesso P.M. ha dedotto questione di costituzionalita' della norma ove interpretata come preclusiva di un sindacato del giudice in ordine alla deduzione del legittimo impedimento del Presidente del Consiglio.

Ritiene il Tribunale che l'interpretazione proposta dai P.M. non possa essere seguita.

Ed invero l'art. 1, comma 1, legge cit., a individua come legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. (assoluta impossibilita' di comparire) non solo lo svolgimento delle varie attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti con riguardo alla funzione ministeriale, ma addirittura tutte le 'relative attivita' preparatorie e consequenziali' nonche' 'ogni attivita' comunque coessenziale alle...

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