N. 203 ORDINANZA 7 - 10 giugno 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso dal Tribunale di Palermo sull'istanza proposta da C. A. con ordinanza del 7 febbraio 2008, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, nel corso di un procedimento volto alla liquidazione dei compensi di un ausiliario del giudice, con ordinanza del l7 febbraio 2008, notificata il successivo 27 febbraio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato;

che il rimettente espone che il 9 agosto 2007, nell'ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, aveva liquidato a favore di C.A., nominata quale esperta in mediazione, la somma di 614,51 euro per onorari;

che la predetta somma era stata posta 'a carico dell'Erario, salvo rivalsa ex art. 134 t.u. spese legali', sul presupposto che la consulenza era stata disposta 'nell'esclusivo interesse dei minori (che non sono parte del procedimento) e che, pertanto, in relazione al tipo di attivita'' non fosse 'possibile individuare la parte soccombente o, comunque, interessata' alla stessa;

che il giudice a quo riferisce che, successivamente, ha provveduto a modificare il suddetto provvedimento disponendo che il pagamento delle somme sopra indicate avvenisse mediante il procedimento della prenotazione a debito...

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