Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza ed assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Esonero dall'obbligo per il datore di lavoro che sia tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore - Mancata previsione secondo ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente "Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori"), promossi con ordinanze dell'8 marzo 2004 e del 6 ottobre 2005 dal Tribunale di Bolzano nei procedimenti civili vertenti tra Metro Italia Cash and Carry S.p.a., filiale di Bolzano, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri e tra Azienda energetica S.p.a. - Etschwerke AG e INPS, iscritte al n. 139 del registro ordinanze 2005 ed al n. 2 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 - 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e n. 2 - 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione della Metro Italia Cash and Carry s.p.a., filiale di Bolzano, dell'Azienda energetica S.p.a. - Etschwerke AG, dell'INPS, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Tullio Tranquillo e Giorgio Albe' per la Metro Italia Cash and Carry s.p.a., filiale di Bolzano, Maurizio Cinelli e Massimo Luciani per l'Azienda energetica S.p.a. - Etschwerke AG, Fabrizio Correra e Antonietta Coretti per l'INPS e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con due ordinanze, l'una in data 8 marzo 2004, l'altra in data 6 ottobre 2005, il Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente "Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori"), nell'interpretazione fornitane dalla sentenza n. 10232 del 2003 delle sezioni unite della Corte di cassazione, e pertanto nella parte in cui non esonera dal versamento del contributo di malattia il datore di lavoro che si sia obbligato, con il contratto collettivo, a continuare a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore;

che il dubbio e' stato prospettato nel corso di due giudizi, l'uno di opposizione a una cartella di pagamento emessa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e l'altro di accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata, per lo stesso titolo, dall'Istituto;

che il rimettente precisa che l'incidente di legittimita' costituzionale e' sollevato sulla base del rilievo che, secondo il "diritto vivente", il datore di lavoro, pur quando abbia assunto su di se', come nella fattispecie, il rischio della malattia del dipendente, non e' tuttavia esonerato dall'obbligo di pagare all'INPS i contributi di malattia;

che la rilevanza della questione deriva dal fatto che, nei giudizi a quibus, e' in contestazione proprio la debenza delle predette somme da parte di societa' che - applicando contratti collettivi che prevedono l'erogazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento economico di malattia in misura pari all'intera retribuzione - hanno chiesto, sulla base dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943, che sia dichiarato il loro diritto ad essere esonerate dal pagamento dei contributi;

che, in punto di non manifesta infondatezza, osserva il rimettente che la norma impugnata sarebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo che il contributo economico di malattia non e' dovuto per i dirigenti, i quadri e gli impiegati del settore industria, e perche' inoltre dal relativo pagamento e' stata completamente esonerata la RAI, con atto dello stesso Istituto, motivato proprio sull'assunto che la predetta azienda si era addossato l'onere della corresponsione della retribuzione, in caso di malattia dei dipendenti, sia sotto il profilo della sua irragionevolezza, in quanto non vi sarebbe alcuna differenza tra datori di lavoro che, obbligandosi nel contratto collettivo a corrispondere la retribuzione netta ai lavoratori malati, sollevino l'INPS dal relativo rischio, e datori di lavoro che cio' non facciano; con l'art. 2 Cost., per l'assenza di qualsivoglia logica e razionalita' nella distribuzione degli oneri connessi al principio di solidarieta' economica e sociale; con l'art. 38 Cost., perche' tale norma, al secondo comma, si preoccupa unicamente di assicurare al lavoratore...

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